Art. 8 (Tutela della dignita' delle persone) 1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.