(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 8)
                               Art. 8 
                            (Fonti orali) 
 
 
  1. In caso di trattamento di fonti orali,  e'  necessario  che  gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo  esplicito,
eventualmente in forma verbale, anche sulla base di  una  informativa
semplificata che renda nota almeno l'identita' e  l'attivita'  svolta
dall'intervistatore nonche' le finalita' della raccolta dei dati. 
  2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali  richiedono  all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.