ART. 8.
 (Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,
 n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia
    di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
       radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
1.  Il  terzo  capoverso  del  numero 4 dell'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Allorche'  non  e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione
deve  essere  particolarmente  accurata  e tenere conto dell'utilita'
sociale  attesa.  Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche
ogni  altro  rischio  associato  o  aggiuntivo  che  la ricerca possa
comportare".
 
          Note all'art. 8:
              -  Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom  in materia di
          protezione  sanitaria delle persone contro i pericoli delle
          radiazioni  ionizzanti connesse ad esposizioni mediche». Il
          testo  dell'allegato  III,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, cosi' recita: «Allegato III (previsto dall'art.
          4,   comma   4).   Procedure   di   giustificazione   e  di
          ottimizzazione   della   ricerca   scientifica  comportante
          esposizioni a radiazioni ionizzanti.
          1. Definizioni.
          Ricerca medica e biomedica con radiazioni:
              Ogni  indagine sistematica nel campo della salute volta
          a  sviluppare  ed  o contribuire la conoscenza e la pratica
          medica  che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti di
          volontari.
          Beneficio diretto:
              Ogni  beneficio,  concernente  la  conservazione  della
          salute  o  il suo ripristino, che il volontario esposto per
          motivi  di  ricerca  possa  conseguire  a seguito della sua
          partecipazione:  puo'  riguardare vari aspetti tra i quali:
          la    prevenzione   (prevenzione   di   reazioni   avverse;
          individuazione  di  fattori di rischio, ecc.), la diagnosi,
          la prognosi, l'impostazione e la condotta della terapia, la
          palliazione   della   sofferenza,  il  miglioramento  della
          qualita' di vita, l'aumento della sopravvivenza.
          Pratica medica sperimentale:
              Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativa e/o
          sperimentale  effettuata  da un medico specialista sotto la
          sua  diretta  e  personale  responsabilita' e alla quale il
          malato liberamente consente nell'attesa di un beneficio non
          altrimenti conseguibile.
          Sperimentatore:
              Persona   responsabile,   per  quel  che  sono  le  sue
          competenze, della conduzione della ricerca presso un centro
          di sperimentazione.
          Sperimentatore coordinatore:
              Medico  specialista che, avendo adeguata e riconosciuta
          competenza  nella  materia trattata e nella radioprotezione
          delle  persone  esposte,  assume  la  responsabilita' della
          programmazione  della  ricerca,  della sua condotta e delle
          sue  conseguenze,  del coordinamento degli sperimentatori e
          della divulgazione dei risultati.
              Nel  caso  la ricerca sia condotta da una sola persona,
          questa   assume  la  responsabilita'  dello  sperimentatore
          coordinatore.
          Centro di sperimentazione:
              Struttura   sanitaria   come   definita   dal   decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          integrazioni  e  modifiche  presso  la  quale  si svolge la
          ricerca.
              Nel  caso  di  ricerca  pluricentrica,  struttura nella
          quale opera lo sperimentatore coordinatore.
              Ogni  altra  struttura  oltre  quelle  citate che venga
          esplicitamente  riconosciuta  idonea  dal  Ministero  della
          sanita'  alla  sperimentazione con radiazioni ionizzanti su
          persone.
          2. Principi generali e consenso.
              La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti
          deve  essere  eseguita  nel  rispetto dei principi generali
          espressi   nelle   norme  vigenti  in  materia  di  ricerca
          biomedica;  essa  deve altresi' essere conforme ai principi
          della  pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission
          on  Radiological  Protection).  [Resta,  in ogni caso fermo
          quanto  disposto  nell'art.  108  del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 230].
              L'esposizione  a radiazioni ionizzanti di volontari che
          partecipano  a  programmi  di ricerca medica e biomedica e'
          possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso.
          3. Autorizzazione.
              Prima  di  avviare  un  programma  di  ricerca medica o
          biomedica  deve  essere  acquisito il parere vincolante del
          Comitato  etico,  che  terra' conto, nella valutazione, dei
          principi  della  pubblicazione  62 dell'ICRP (International
          Commission   on   Radiological  Protection)  nonche'  delle
          indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection
          1999   -  Guidance  on  medical  exposure  in  medical  and
          biomedical  research". Il piano della ricerca, con allegato
          il  parere  favorevole  del  predetto  Comitato etico, deve
          essere  notificato  al Ministero della salute almeno trenta
          giorni prima dell'inizio della ricerca.
          4. Giustificazione.
              La  ricerca  con  radiazioni ionizzanti su persone deve
          venir  giustificata  sulla  base  del beneficio diretto che
          puo'  derivarne  per le persone esposte o, allorche' questo
          non  sia ipotizzabile, sulla base dell'utilita' sociale dei
          risultati conseguibili.
              Non  e'  ipotizzabile  beneficio  diretto  nel  caso di
          ricerche   utilizzanti   volontari   sani.   Ad  essi  sono
          equiparati  i  pazienti  con  patologia  non  coerente  con
          l'oggetto della ricerca.
              Allorche'  non  e'  ipotizzabile  beneficio  diretto la
          giustificazione  deve  essere  particolarmente  accurata  e
          tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre il rischio
          da  radiazione  va  considerato  anche  ogni  altro rischio
          associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare.
              Le  pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono
          giustificate  in  base a dati, reperibili nella letteratura
          scientifica  internazionale,  che permettano di ipotizzarne
          l'utilita'.
              In  questi casi il medico sperimentatore puo', sotto la
          sua    diretta    responsabilita'    impiegare   procedure,
          apparecchiature  o  radiofarmaci  per una indicazione o una
          via  di  somministrazione diversa da quella autorizzata per
          l'immissione in commercio.
          5. Ottimizzazione.
              Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiature
          utilizzate  vanno  dichiarate  nel programma di ricerca. La
          permanenza  dei  requisiti  di  qualita'  nel  corso  della
          ricerca   deve   essere   verificata  con  la  periodicita'
          dichiarata  nel  programma  stesso.  La  dose  efficace  ai
          volontari  partecipanti  deve  essere contenuta nel livello
          minimo compatibile con l'ottenimento del fine della ricerca
          ed essere dichiarata nel programma di ricerca.
              Lo     sperimentatore     coordinatore     assume    la
          responsabilita'   che  le  esposizioni  vengano  effettuate
          secondo norme di buona tecnica.
          6. Divieti e limiti
              Le  donne  con  gravidanza  accertata  o  sospetta sono
          escluse  dalla  partecipazione  a  ricerche  con radiazioni
          ionizzanti.
              Le donne che allattano al seno sono escluse da ricerche
          che   comportino   somministrazione   di   radionuclidi   o
          radiofarmaci.
              Soggetti  in  eta'  infantile possono venire utilizzati
          solo  per ricerche su patologia propria dell'eta' infantile
          di  cui  siano  affetti  e  nell'ipotesi  di  un  beneficio
          diretto.  E' d'obbligo il consenso scritto del responsabile
          legale dell'infante.
              I  soggetti sani di eta' minore e comunque gli incapaci
          di  consapevole e libero consenso non possono partecipare a
          ricerche   con   radiazioni,   salvo   quando  strettamente
          indispensabili  allo  studio di specifiche patologie, ed in
          tal caso con il consenso scritto del tutore.
              E'  vietata  l'esposizione  per  ricerca di persone che
          abbiano  gia'  ricevuto esposizioni a radiazioni ionizzanti
          in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano
          prospettabili benefici diretti.
          7. Vincoli di dose e particolari prescrizioni.
              I  vincoli di dose per i volontari sani per i quali non
          sia  ipotizzabile  un  beneficio diretto, sono basati sulle
          indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection
          99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical
          research".  [Resta,  in  ogni  caso  fermo  quanto disposto
          nell'art.  108  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.
          230].
              Quando  siano  prospettabili benefici diretti il medico
          specialista   responsabile   delle   esposizioni  programma
          individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato
          etico,   vincoli  di  dose  che  tengano  conto  di  quanto
          riportato  nella letteratura scientifica internazionale. Le
          inerenti  indicazioni  devono esser riportate nel programma
          di ricerca.
              Non  sono  sottoposti  alla  disciplina del decreto del
          Ministro  della  sanita'  28 luglio  1977  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 i radiofarmaci
          utilizzati  per  ricerca  per  i  quali  siano  disponibili
          sufficienti  dati  sulla  qualita'  e  sulla  sicurezza  di
          impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione proposta per
          la  ricerca.  In  tal  caso  lo sperimentatore coordinatore
          dichiara, e il Comitato etico accerta, che siano rispettate
          le condizioni di affidabilita', con le inerenti specifiche,
          di cui all'Allegato 1 del citato decreto.».
              -   La  direttiva  97/43/Euratom  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Comunita' europea 9 luglio 1997,
          n. L 180.