Art. 8. Determinazione dei valori dichiarati 1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, sono i valori riscontrati dal fabbricante come valori analitici medi. 2. In attesa di disposizioni comunitarie per quanto riguarda gli eventuali scarti tra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali si applicano gli intervalli di tolleranza analitica ammessi a livello nazionale, di cui alla circolare 30 n. 7 del 30 ottobre 2002.