Art. 8. 
                           Cariche sociali 
  1.  Negli  enti  associativi,  la  nomina  della  maggioranza   dei
componenti delle cariche sociali non puo' essere riservata a soggetti
esterni alla organizzazione che  esercita  l'impresa  sociale,  salvo
quanto specificamente previsto per ogni  tipo  di  ente  dalle  norme
legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura. 
  2. Non possono rivestire cariche sociali  soggetti  nominati  dagli
enti di cui all'articolo 4, comma 3. 
  3.  L'atto  costitutivo  deve  prevedere  specifici  requisiti   di
onorabilita',  professionalita'  ed  indipendenza  per   coloro   che
assumono cariche sociali.