Art. 8. 1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della prsona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalita' dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel piu' breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a). 2. Qualora tale situazione permanga, l'autorita' di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonche' i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza puo' essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresi' specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e puo' anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore. 4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attreverso la radio e la televisione pubblica. 5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.