Art. 8 Istituzione del tavolo permanente di consultazione 1. E' istituito presso l'autorita' competente un tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1. 2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalle organizzazioni nazionali dell'industria (dei quali due in rappresentanza del settore del recupero), uno designato dalle associazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, uno designato dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato. 3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con la finalita' di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini di una maggiore tutela ambientale nonche' dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. Il tavolo ha il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU. 4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei produttori e degli importatori degli pneumatici.