Art. 8 Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche' una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.