Art. 8 
 
               Pene principali per le contravvenzioni 
 
  1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
a), b), c),  d),  e),  f)  e  g),  e'  punito,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni  o
con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 
  2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
h) ed i), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno  o
con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. 
  3. Fermi restando  i  divieti  di  detenzione,  sbarco,  trasporto,
trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al  di
sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle
norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo
7 non e' applicata sanzione se la cattura  e'  stata  realizzata  con
attrezzi conformi alle norme  comunitarie  e  nazionali,  autorizzati
dalla licenza di pesca.