Art. 8 Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.».
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 14 (Ispezioni con esito negativo). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata. 2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione".