Art. 8 
 
 
               Modifiche e integrazioni all'allegato V 
           del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 
 
  1.  All'allegato  V,  paragrafo  C,  rubricato:   «Attrezzature   e
materiali»,  il  secondo  periodo  del  punto  2  e'  sostituito  dal
seguente: «Le attrezzature o i materiali che  incidono  su  parametri
critici  di  lavorazione  o  stoccaggio  (ad   esempio   temperatura,
pressione, numero di particelle, livello di contaminazione microbica)
sono identificati e  sottoposti  in  modo  adeguato  a  osservazioni,
vigilanza, allarmi ed agli eventuali interventi correttivi  necessari
per individuare le disfunzioni e i difetti  e  per  garantire  che  i
parametri critici rimangano costantemente  al  di  sotto  dei  limiti
accettabili.». 
 
          Note all'art. 8: 
              L'allegato V del citato decreto legislativo n.  16  del
          2010, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
          «Allegato 
              V Prescrizioni per l'autorizzazione e  l'accreditamento
          degli istituti dei tessuti - (Articolo 8). 
              A. Organizzazione e gestione. 
              1. L'ente a cui afferisce  l'Istituto  dei  tessuti  ne
          designa la persona responsabile, che abbia le qualifiche  e
          le responsabilita'  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 191. 
              2. L'istituto dei tessuti  si  dota  di  una  struttura
          organizzativa  e  di  procedure  operative  adeguati   alle
          attivita'  per  le  quali  si  chiede  l'autorizzazione   e
          l'accreditamento; un organigramma definisce  chiaramente  i
          rapporti in materia di responsabilita'  e  di  obblighi  di
          riferire. 
              3. Ogni istituto dei tessuti,  conformemente  a  quanto
          previsto dall'art. 17, comma  1,  lett.  a),  del  suddetto
          decreto legislativo  n.  191/2007,  si  pone  in  grado  di
          avvalersi di un medico qualificato per prestare consulenze,
          supervisionare le attivita' mediche dell'istituto, quali la
          selezione dei donatori, la verifica degli esiti clinici dei
          tessuti  e  delle   cellule   applicati   o   eventualmente
          interagire con gli utenti clinici. 
              4. Un sistema documentato di gestione della qualita' e'
          applicato  alle  attivita'  per  le   quali   si   richiede
          l'autorizzazione e l'accreditamento, conformemente a quanto
          previsto dal presente decreto. 
              5. L'istituto dei tessuti garantisce l'individuazione e
          la  minimizzazione  dei   rischi,   ivi   compresi   quelli
          specificamente relativi alle procedure, ambiente e stato di
          salute del personale dell'istituto  dei  tessuti,  inerenti
          all'uso  e  alla  manipolazione  di  materiale   biologico,
          coerentemente con il mantenimento di qualita'  e  sicurezza
          adeguate alla destinazione prevista dei tessuti e cellule. 
              6. Gli accordi tra istituti dei tessuti  e  terzi  sono
          stipulati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 24
          del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191.  Tali
          accordi  specificano  i   termini   del   rapporto   e   le
          responsabilita',  nonche'  i  protocolli  da  seguire   per
          corrispondere alle specifiche di funzionamento richieste. 
              7. Con la supervisione della persona  responsabile,  e'
          predisposto  un  sistema  documentato  per  confermare   la
          conformita' di tessuti e cellule ad adeguate specifiche  di
          sicurezza e qualita' per il rilascio e la distribuzione. 
              8. In caso di cessazione delle  attivita'  gli  accordi
          conclusi e le procedure adottate in conformita' ai disposti
          dell'articolo  21,  comma  5,  del  decreto  legislativo  6
          novembre 2007, n.  191,  comprendono  anche  i  dati  sulla
          rintracciabilita' e i materiali relativi  alla  qualita'  e
          alla sicurezza di cellule e tessuti. 
              9. Presso ogni istituto dei tessuti e'  predisposto  un
          sistema documentato  che  garantisce  l'identificazione  di
          ciascuna unita' di tessuto o cellule in tutte le fasi delle
          attivita'  per  le  quali  si  chiede  l'autorizzazione   e
          l'accreditamento. 
              B. Personale. 
              1. L'istituto dei tessuti e'  dotato  di  personale  in
          numero sufficiente e qualificato  per  lo  svolgimento  dei
          compiti assegnati. La competenza del personale e'  valutata
          ad intervalli di tempo  adeguati,  specificati  nell'ambito
          del sistema di qualita'. 
              2. Le funzioni di tutto il personale sono  regolate  in
          modo da risultare  chiare,  documentate  ed  aggiornate.  I
          relativi  compiti,  competenze   e   responsabilita'   sono
          definiti in modo da risultare ben documentati e compresi. 
              3. L'istituto dei  tessuti  garantisce  una  formazione
          iniziale del personale e gli aggiornamenti  occorrenti  nel
          caso di  modifica  delle  procedure  o  di  sviluppo  delle
          conoscenze scientifiche, nonche' possibilita'  di  adeguata
          crescita professionale. 
              Il programma di formazione garantisce e  documenta  che
          ciascun soggetto: 
              a) abbia dimostrato competenza  nello  svolgimento  dei
          compiti assegnati; 
              b)  abbia  conoscenza  e  comprensione   adeguate   dei
          procedimenti e dei principi scientifici e tecnici afferenti
          ai compiti assegnati; 
              c) comprenda il quadro  organizzativo,  il  sistema  di
          qualita' e le norme di salute e sicurezza dell'istituto  in
          cui opera; 
              d) sia adeguatamente informato del piu' ampio  contesto
          etico, legislativo e normativo del proprio lavoro. 
              C. Attrezzature e materiali. 
              1.   La   progettazione   e   la   manutenzione   delle
          attrezzature e i materiali corrispondono alle  destinazioni
          d'uso previste e sono predisposte in  modo  da  minimizzare
          ogni rischio per i riceventi e il personale. 
              2.  Tutte  le  attrezzature  e  i  dispositivi  tecnici
          critici sono  identificati  e  convalidati,  periodicamente
          ispezionati e  preventivamente  sottoposti  a  manutenzione
          conformemente   alle   istruzioni   del   fabbricante.   Le
          attrezzature  o  i  materiali  che  incidono  su  parametri
          critici   di   lavorazione   o   stoccaggio   (ad   esempio
          temperatura, pressione, numero di  particelle,  livello  di
          contaminazione microbica) sono identificati e sottoposti in
          modo adeguato a osservazioni, vigilanza,  allarmi  ed  agli
          eventuali interventi correttivi necessari  per  individuare
          le disfunzioni e i difetti e per garantire che i  parametri
          critici rimangano costantemente  al  di  sotto  dei  limiti
          accettabili. 
              3.  Le  attrezzature  nuove  e  quelle  riparate   sono
          controllate  al  momento  dell'installazione  e  collaudate
          prima dell'uso. I risultati dei controlli sono documentati. 
              4.  Periodicamente   e'   necessario   procedere   alla
          manutenzione,   alla   pulizia,   alla    disinfezione    e
          all'igienizzazione di tutte le attrezzature critiche e alla
          registrazione delle operazioni effettuate. 
              5. Per ogni attrezzatura critica e' necessario disporre
          di norme di funzionamento, con indicazioni  dettagliate  di
          come intervenire in caso di disfunzioni o guasti. 
              6.  Le  norme  per  le  attivita'  di  cui  si   chiede
          l'autorizzazione      e      l'accreditamento      indicano
          dettagliatamente le specifiche di tutti  i  materiali  e  i
          reagenti  critici.  Sono   in   particolare   definite   le
          specifiche per gli additivi  (ad  esempio  soluzioni)  e  i
          materiali d'imballaggio. I reagenti e i  materiali  critici
          corrispondono   alle   prescrizioni   e   alle   specifiche
          documentate e, se del caso, alle prescrizioni  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1997, n.  46,  recante  "Attuazione
          della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici"
          e del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante
          "Attuazione   della   direttiva   98/79/CE   relativa    ai
          dispositivi medico-diagnostici in vitro". 
              D. Servizi e locali. 
              1. Un istituto dei tessuti  possiede  servizi  adeguati
          allo svolgimento delle attivita' per le quali e'  richiesta
          l'autorizzazione  e  l'accreditamento,  in  conformita'  ai
          parametri stabiliti dal presente decreto. 
              2. Quando tali attivita' comprendono la lavorazione  di
          tessuti e cellule a contatto con l'ambiente, le  stesse  si
          svolgono in un ambiente di  specifica  qualita'  e  pulizia
          dell'aria,   al   fine   di   minimizzare   i   rischi   di
          contaminazione, compresa la contaminazione  incrociata  tra
          donazioni.   L'efficacia   delle   misure   intraprese   e'
          convalidata e controllata. 
              3. Fatte salve le disposizioni indicate al punto 4,  se
          i tessuti o le cellule vengono a  contatto  con  l'ambiente
          durante  la  lavorazione  senza  essere  poi  sottoposti  a
          procedimento di inattivazione microbica,  per  la  qualita'
          dell'aria  e'  prescritto  quale  requisito  un  numero  di
          particelle e un numero di colonie microbiche equivalente  a
          quelli di grado A di cui all'Allegato 1 della guida europea
          alle buone pratiche di  fabbricazione  (Good  Manufacturing
          Practice: GMP), e al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
          219, recante  «Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
          successive direttive di modifica)  relativa  ad  un  codice
          comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
          della direttiva  2003/94/CE»,  con  un  ambiente  di  fondo
          adeguato alla lavorazione dei tessuti/cellule  interessati,
          ma almeno equivalente a GMP di grado D in termini di numero
          di particelle e di colonie microbiche. 
              4.  Condizioni  ambientali  meno  rigorose  di   quelle
          sopraindicate possono essere accettabili qualora: 
              a)  si  applichi   un   procedimento   convalidato   di
          inattivazione  microbica  o  di   sterilizzazione   finale,
          oppure: 
              b) sia dimostrato che il contatto con  un  ambiente  di
          grado A ha effetti nocivi sulle proprieta' richieste per  i
          tessuti o cellule di cui si tratta; oppure 
              c) sia dimostrato che le modalita'  e  il  percorso  di
          applicazione di tessuti o cellule al  ricevente  comportano
          un rischio di trasmettere al ricevente infezioni batteriche
          o fungine, notevolmente inferiore rispetto al trapianto  di
          cellule e tessuti; oppure 
              d)  non  sia   tecnicamente   possibile   eseguire   il
          procedimento richiesto  in  un  ambiente  di  grado  A  (ad
          esempio  perche'  nella  zona  di   lavorazione   occorrono
          attrezzature specifiche non del tutto  compatibili  con  il
          grado A). 
              5. Ai fini di quanto prescritto nelle lettere  a),  b),
          c) e d) del punto 4 riguardo  all'ambiente,  e'  necessario
          dimostrare   e   documentare   che   l'ambiente   prescelto
          corrisponda alla qualita' e sicurezza richieste,  prendendo
          almeno  in  considerazione  la  destinazione  prevista,  le
          modalita'  di  applicazione  e  lo  stato  immunitario  del
          ricevente. 
              In ciascun reparto dell'istituto dei tessuti sono  resi
          disponibili  indumenti  ed  attrezzature  adeguati  per  la
          protezione e  l'igiene  personali,  insieme  ad  istruzioni
          scritte relative all'igiene e all'abbigliamento. 
              6.  Quando  le  attivita'  per  le  quali   si   chiede
          l'autorizzazione   e   l'accreditamento    comportano    lo
          stoccaggio  di  tessuti  e  cellule,   sono   definite   le
          condizioni  di  stoccaggio  necessarie  per  mantenere   le
          proprieta' richieste per i tessuti e  cellule,  compresi  i
          corrispondenti parametri, relativi a temperatura,  umidita'
          o qualita' dell'aria. 
              7. I parametri critici, quali:  temperatura,  umidita',
          qualita'  dell'aria,  sono   controllati,   sorvegliati   e
          registrati  per  dimostrarne  la  corrispondenza   con   le
          specifiche condizioni di stoccaggio. 
              8. E' necessario predisporre servizi di stoccaggio  che
          separino e distinguano nettamente i tessuti  e  le  cellule
          precedenti il rilascio/in quarantena da quelli rilasciati e
          da quelli scartati, al fine di prevenirne la  confusione  e
          la contaminazione incrociata. Nei locali di  stoccaggio  di
          tessuti e cellule sia  in  quarantena  che  rilasciati,  e'
          necessario predisporre zone  o  dispositivi  di  stoccaggio
          fisicamente separati o isolamenti di sicurezza  all'interno
          del dispositivo per la  tenuta  di  determinati  tessuti  e
          cellule prelevati conformemente a criteri speciali. 
              9. L'istituto dei tessuti dispone di un  regolamento  e
          di procedure scritte per l'accesso controllato, la pulizia,
          la manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti,  nonche'  per
          garantire la riorganizzazione della prestazione dei servizi
          in situazioni di emergenza. 
              E. Documentazione e registrazioni. 
              1. L'istituto dei tessuti organizza un sistema in grado
          di  fornire  la  documentazione,  chiaramente  definita  ed
          efficace, registrazioni, schede corrette nonche'  procedure
          operative standard (POS) per le attivita' di cui si  chiede
          l'autorizzazione e l'accreditamento. Tutti i documenti sono
          periodicamente verificati ad essere conformi  ai  parametri
          indicati dal presente decreto.  Il  sistema  garantisce  la
          standardizzazione    dell'attivita'     svolta     e     la
          rintracciabilita' di tutte le sue  fasi,  ovvero  codifica,
          idoneita'  di  donatori,  approvvigionamento,  lavorazione,
          conservazione,  stoccaggio,  trasporto,   distribuzione   o
          smaltimento, compresi gli aspetti relativi al controllo  di
          qualita' e alla garanzia di qualita'. 
              2.  Il  materiale,  le  attrezzature  e  il   personale
          coinvolti in ogni attivita'  critica  sono  identificati  e
          registrati. 
              3. Negli istituti dei tessuti tutte  le  modifiche  dei
          documenti sono verificate, datate,  approvate,  documentate
          ed eseguite da personale a tal fine autorizzato. 
              4. E'  istituita  una  procedura  scritta  sia  per  il
          controllo dei documenti, in  grado  di  fornire  la  storia
          delle loro verifiche e modifiche, garantendo  nel  contempo
          l'utilizzo solo della versione in corso. 
              5.  E'  necessario  dimostrare  l'attendibilita'  delle
          registrazioni e che le stesse rappresentano correttamente i
          risultati. 
              6. Le registrazioni sono rese leggibili,  indelebili  e
          possono  essere  manoscritte,  con   la   possibilita'   di
          avvalersi di altro sistema convalidato, quale  il  supporto
          elettronico o il microfilm. 
              7. Fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  14  (9),
          comma 2, tutte  le  registrazioni,  dati  grezzi  compresi,
          critiche per la sicurezza  e  la  qualita'  dei  tessuti  e
          cellule sono conservate, per  garantirne  l'accessibilita',
          per almeno 10 anni dopo la data di scadenza, l'uso  clinico
          o lo smaltimento. 
              8.  Le  registrazioni  soggiacciono  alle  prescrizioni
          dettate dall'articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre
          2007, n. 191, in tema di protezione dei dati e tutela della
          riservatezza. L'accesso alla documentazione e  ai  dati  e'
          limitato   ai   soggetti    autorizzati    dalla    persona
          responsabile, nonche' all'autorita' competente nel caso  di
          ispezioni e di misure di controllo. 
              F. Verifica della qualita'. 
              1. L'istituto dei  tessuti  predispone  un  sistema  di
          verifica  delle  attivita'  per  le   quali   si   richiede
          l'autorizzazione   e   l'accreditamento.   Le    verifiche,
          finalizzate  ad  accertare  l'osservanza   dei   protocolli
          approvati e delle prescrizioni normative, sono eseguite  in
          modo autonomo almeno ogni due anni da persone espressamente
          qualificate e competenti.  I  risultati  e  gli  interventi
          correttivi sono documentati. 
              2. Gli scostamenti rispetto ai parametri di qualita'  e
          sicurezza richiesti sono oggetto di  indagini  documentate,
          comprendenti  anche   decisioni   relative   ad   eventuali
          interventi correttivi e preventivi. Il destino dei  tessuti
          e delle cellule non conformi e' deciso  seguendo  procedure
          scritte con la supervisione della persona  responsabile,  e
          viene  poi  registrato.  Tutti  i  tessuti  e  le   cellule
          interessati  sono  identificati,   in   modo   da   poterne
          rispondere. 
              3. Gli interventi correttivi sono documentati,  avviati
          e completati  con  puntualita'  ed  efficacia.  L'efficacia
          degli interventi  preventivi  e  correttivi  intrapresi  e'
          oggetto di specifica valutazione. 
              4. L'istituto dei tessuti  predispone  procedimenti  di
          verifica del funzionamento del sistema  di  gestione  della
          qualita'   per   garantirne   il   progresso   costante   e
          sistematico.».