(Convenzione-art. 8)
  Articolo 8 - Misure nei confronti del pubblico 
 
  1.   Le   Parti   promuoveranno   o   condurranno    campagne    di
sensibilizzazione  che  informino  il  pubblico  sul  fenomeno  dello
sfruttamento e degli abusi sessuali  a  danno  dei  bambini  e  sulle
misure di prevenzione che possono essere adottate. 
  2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere, per prevenire o  proibire  la  diffusione  di  materiale  che
pubblicizzi  i  reati  definiti  in  conformita'  con   la   presente
Convenzione.