Art. 8.
                      Disposizione sulle prove
  1.  Alle (( norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura penale )), approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo
51  comma  3-bis,"  sono inserite le seguenti: "nonche' nell'articolo
407 comma 2 lettera a) n. 4";
    b)  all'articolo  147-bis,  comma  3, lettera a), dopo le parole:
"dall'articolo  51  comma 3-bis", sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4";
    c)  all'articolo  147-bis la lettera c) del comma 3 e' sostituita
dalla seguente:
    "c)  quando  nell'ambito  di  un  processo per taluno dei delitti
previsti  dall'articolo  51  comma  3-bis  dall'articolo  407 comma 2
lettera  a)  n.  4  del  codice  devono  essere  esaminate le persone
indicate  dall'art.  210  del codice nei cui confronti si procede per
uno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis o dall'articolo
407  comma  2  lettera  a)  n.  4  del  codice,  anche se vi e' stata
separazione dei procedimenti.".
  2. (( (Soppresso) )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli 146-bis e 147-bis
          delle  norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie
          del  codice  di  procedura  penale,  approvate  con decreto
          legislativo  28  luglio 1989, n. 271, come modificati dalla
          presente legge:
              "Art.   146-bis   (Partecipazione   al  dibattimento  a
          distanza).  -  1. Quando  si procede per taluno dei delitti
          indicati  nell'art.  51,  comma 3-bis nonche' nell'art. 407
          comma  2  lettera  a)  n.  4  del  codice, nei confronti di
          persona  che  si  trova,  a  qualsiasi  titolo, in stato di
          detenzione  in  carcere,  la partecipazione al dibattimento
          avviene a distanza nei seguenti casi:
                a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
          ordine pubblico;
                b) qualora   il   dibattimento   sia  di  particolare
          complessita'   e   la  partecipazione  a  distanza  risulti
          necessaria   ad   evitare   ritardi  nel  suo  svolgimento.
          L'esigenza   di   evitare  ritardi  nello  svolgimento  del
          dibattimento  e'  valutata  anche in relazione al fatto che
          nei     confronti     dello     stesso    imputato    siano
          contemporaneamente   in   corso  distinti  processi  presso
          diverse sedi giudiziarie.
              1-bis.   Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  la
          partecipazione  al  dibattimento  avviene  a distanza anche
          quando  si  procede nei confronti di detenuto al quale sono
          state  applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,
          della   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni.
              2. La  partecipazione  al  dibattimento  a  distanza e'
          disposta,  anche  d'ufficio, dal presidente del tribunale o
          della  corte  di  assise  con decreto motivato emesso nella
          fase   degli  atti  preliminari,  ovvero  dal  giudice  con
          ordinanza   nel  corso  del  dibattimento.  Il  decreto  e'
          comunicato  alle  parti  e ai difensori almeno dieci giorni
          prima dell'udienza.
              3.  Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
          attivato  un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la  contestuale,  effettiva  e  reciproca visibilita' delle
          persone  presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato  nei  confronti di piu' imputati che si trovano, a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con medesimo mezzo, di
          vedere ed udire gli altri.
              4.  E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un suo
          sostituto  di  essere  presente  nel  luogo  dove  si trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
              5.  Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza.
              6.  Un  ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
          udienza  designato  dal  giudice o, in caso di urgenza, dal
          presidente  e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
          ne  attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta'  a  lui  spettanti.  Egli  da' atto altresi' della
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 3 ed al
          secondo  periodo  del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
          delle  cautele  adottate per assicurarne la regolarita' con
          riferimento  al  luogo ove si trova. A tal fine interpella,
          ove  occorra,  l'imputato  ed  il suo difensore. Durante il
          tempo  del  dibattimento  in  cui  non  si procede ad esame
          dell'imputato  il  suo  giudice  o,  in caso di urgenza, il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si  trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
          di  polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
          ne'   hanno   svolto,  attivita'  di  investigazione  o  di
          protezione  con  riferimento  all'imputato o ai fatti a lui
          riferiti.    Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario   o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'art. 136 del codice.
              7.  Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
          ricognizione  dell'imputato  o  ad  altro  atto che implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga   indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone  la
          presenza  dell'imputato  nell'aula  di udienza per il tempo
          necessario al compimento dell'atto.".
              "Art.  147-bis (Esame delle persone che collaborano con
          la  giustizia  e  degli  imputati  di reato connesso). - 1.
          L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
          legge,  a  programmi  o  misure di protezione anche di tipo
          urgente  o  provvisorio si svolge con le cautele necessarie
          alla    tutela    della   persona   sottoposta   all'esame,
          determinante,  d'ufficio  ovvero  su  richiesta  di parte o
          dell'autorita'  che ha disposto il programma o le misure di
          protezione,  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente del tribunale o della corte di assise.
              2.  Ove  siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
          giudice  o  il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento   audiovisivo   che  assicuri  la  contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona  sottoposta  ad  esame  si  trova.  In tal caso, un
          ausiliario  abilitato  ad  assistere il giudice in udienza,
          designato   dal   giudice   o,  in  caso  di  urgenza,  dal
          presidente,  e'  presente nel luogo ove si trova la persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della  osservanza delle disposizioni contenute nel presente
          comma  nonche'  delle  cautele  adottate  per assicurare la
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova.  Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
          a norma dell'art. 136 del codice.
              3.   Salvo   che   il   giudice  ritenga  assolutamente
          necessaria  la presenza della persona da esaminare, l'esame
          si  svolge  a  distanza  secondo  le modalita' previste dal
          comma 2 nei seguenti casi:
                a) quando  le  persone ammesse, in base alla legge, a
          programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
          di  un  processo  per taluno dei delitti indicati dall'art.
          51, comma 3-bis nonche' dall'art. 407 comma 2 lettera a) n.
          4 del codice;
                b) quando  nei  confronti della persona sottoposta ad
          esame  e'  stato  emesso  il  decreto  di cambiamento delle
          generalita'  di  cui  all'art. 3 del decreto legislativo 29
          marzo  1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
          il  giudice  o  il presidente si uniforma a quanto previsto
          dall'art.  6,  comma  6, del medesimo decreto legislativo e
          dispone  le  cautele  idonee  ad evitare che il volto della
          persona sia visibile;
                c)  quando  nell'ambito di un processo per taluno dei
          delitti  previsti dall'art. 51 comma 3-bis, o dall'art. 407
          comma  2 lettera a) n. 4 del codice devono essere esaminate
          le  persone  indicate  dall'art.  210  del  codice  nei cui
          confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art.
          51  comma 3-bis o dall'art. 407 comma 2 lettera a) n. 4 del
          codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.
              4.  Se la persona da esaminare deve essere assistita da
          un   difensore   si   applicano  le  disposizioni  previste
          dall'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
              5.  Le  modalita'  di  cui  al  comma  2 possono essere
          altresi'  adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
          persona  di  cui  e'  stata  disposta la nuova assunzione a
          norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
          gravi  difficolta'  ad  assicurare  la  comparizione  della
          persona da sottoporre ad esame.