Art. 8. 
 
  E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione: 
 
  1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni
partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano; 
 
  2) agli assassinati dai nazi-fascisti perche' prigionieri politici,
o quali ostaggi, o per rappresaglia; 
 
  3) ai prigionieri politici morti per  i  maltrattamenti  subiti  in
carcere od in campo di concentramento.