Art. 8. E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione: 1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano; 2) agli assassinati dai nazi-fascisti perche' prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia; 3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.