Art. 8.
                 Mancata attuazione dell'invenzione
    1.  Qualora  l'inventore  o i suoi aventi causa, trascorsi cinque
anni  dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento  industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da cause
indipendenti  dalla  loro volonta', l'INAF acquisisce automaticamente
un  diritto  gratuito,  non  esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i
diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi,
salvo  il  diritto  spettante  all'inventore  di esserne riconosciuto
autore.