(Patto internazionale-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1. Nessuno puo' esser tenuto in stato di schiavitu'; la  schiavitu'
e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma. 
  2. Nessuno puo' esser tenuto in stato di servitu'. 
  3. a) nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato od
obbligatorio; 
     b)  la  lettera  a)  del  presente  paragrafo  non  puo'  essere
interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi  delitti
possono essere puniti  con  la  detenzione  accompagnata  dai  lavori
forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da  un
tribunale competente; 
     c) l'espressione "lavoro forzato o obbligatorio",  ai  fini  del
presente paragrafo, non comprende: 
                    i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello 
              menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un 
              individuo che sia detenuto in base a regolare decisione 
                 giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale 
             decisione, sia in liberta' condizionata; 
         ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei 
             Paesi ove e' ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi 
               servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di 
             coscienza; 
        iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o 
             di calamita' che minacciano la vita o il benessere della 
             comunita'; 
         iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali 
             obblighi civici.