(Convenzione-art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  1. Lo Stato parte, sul  territorio  del  quale  viene  scoperto  il
presunto autore del reato,  se  non  provvede  ad  estradarlo,  sara'
obbligato a sottoporre il caso, senza alcuna eccezione,  sia  che  il
reato sia stato commesso sul suo territorio, oppure no, alle  proprie
autorita' competenti perche' esercitino l'azione  penale  secondo  la
procedura conforme alla legislazione di detto Stato. Dette  autorita'
prenderanno  la  loro  decisione  alle  stesse  condizioni  che   per
qualunque altro reato di diritto comune di  natura  grave,  ai  sensi
della legislazione di detto Stato. 
  2. Qualunque persona contro la quale viene iniziato un procedimento
per uno dei reati di cui all'articolo 1 godra' di un trattamento equo
in tutte le fasi del processo, ivi compreso il godimento di  tutti  i
diritti e  garanzie  previsti  dalla  legislazione  dello  Stato  sul
territorio del quale essa si trova.