Art. 8. Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione. La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. (( Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la )) (( raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, )) (( nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli )) (( 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio )) (( decreto 6 maggio 1940, n. 635', e dalla presente legge, e' )) (( subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del )) (( richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione )) (( alla collezione (a). )) Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge. L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato. ------------------------------------------------------- (a) Comma cosi' sostituito dall'art. 3 della legge n. 36/1990.
Note all'art. 8: - Gli articoli 8, 28, 31, 32, 35 e 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono cosi' formulati (per il testo dell'art. 42 si veda nelle note all'art. 4): "Art. 8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione". "Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza e' altresi' necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila". "Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche". "Art. 32. - Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo' validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezzioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire un milione". "Art. 35. (Come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. (( E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a )) (( privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero )) (( di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla )) (( osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un )) (( mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in )) (( carta libera. )) (( Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui )) (( al comma precedente, alla presentazione di certificato del )) (( medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico )) (( militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da )) (( malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche )) (( temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. )) (( Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un )) (( anno e con l'ammenda non inferiore a lire )) (( duecentocinquantamila. )) (( L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme )) (( del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e )) (( con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila". )) "Art. 49. - Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza". - Si trascrive l'art. 37 del R.D. n. 635/1940: "Art. 37. - La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantita' delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza e' necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra. Senza licenza del Ministero per l'interno e' vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra". - L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedeva l'obbligo, per chi esercita l'industria della riparazione delle armi, di darne avviso al questore e di notificargli ogni trasferimento della propria officina.