Art. 8.
      Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia
                          in materia di armi
  La  richiesta  intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la
cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato
con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito  nella  legge
22  dicembre  1956,  n.  1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o
della cessione.
  La  licenza  di  cui  all'art.  31  del  testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio  dell'industria
di riparazione delle armi.
(( Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la       ))
(( raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi,   ))
(( nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli   ))
(( 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio  ))
(( decreto 6 maggio 1940, n. 635', e dalla presente legge, e'      ))
(( subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del        ))
(( richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione    ))
(( alla collezione (a).                                            ))
  Ai  fini  dell'accertamento  della capacita' tecnica, l'interessato
deve sostenere apposito esame presso la commissione di  cui  all'art.
49  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione
e' integrata da un  esperto  designato  dal  Ministero  della  difesa
quando  l'accertamento  e'  richiesto da persona che debba esercitare
l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si applicano altresi'
alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato  testo
unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
  Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in
uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai  ruoli
del   personale  civile  della  pubblica  sicurezza  in  qualita'  di
funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle
armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a
segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento  tecnico  soltanto
per  l'esercizio  delle  attivita'  di  fabbricazione,  riparazione o
commercio di armi.
  L'accertamento   della  capacita'  tecnica  non  e'  richiesto  per
l'acquisto  e  il  porto  di  armi  da  parte  di  coloro  che  siano
autorizzati per legge.
  La  capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti di coloro che,
all'atto dell'entrata in vigore della presente  legge,  abbiano  gia'
ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero  abbiano adempiuto agli obblighi
previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  Coloro  che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono
richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza
di  cui  al  secondo  comma del presente articolo entro il termine di
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
  L'art.  33  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e' abrogato.
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   (a) Comma cosi' sostituito dall'art. 3 della legge n. 36/1990.
 
          Note all'art. 8:
             -  Gli  articoli  8, 28, 31, 32, 35 e 49 del testo unico
          delle leggi di pubblica sicurezza sono cosi' formulati (per
          il testo dell'art. 42 si veda nelle note all'art. 4):
             "Art.  8. - Le autorizzazioni di polizia sono personali:
          non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo  a
          rapporti  di  rappresentanza,  salvi  i  casi espressamente
          preveduti dalla legge.
             Nei   casi   in  cui  e'  consentita  la  rappresentanza
          nell'esercizio  di  una  autorizzazione  di   polizia,   il
          rappresentante  deve  possedere  i  requisiti necessari per
          conseguire  l'autorizzazione  e   ottenere   l'approvazione
          dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  ha  conceduta
          l'autorizzazione".
             "Art.  28.  -  Oltre i casi preveduti dal codice penale,
          sono proibite la raccolta e la  detenzione,  senza  licenza
          del  Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad
          esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di
          munizioni,   di   uniformi  militari  o  di  altri  oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  forze
          armate nazionali o straniere.
             La  licenza e' altresi' necessaria per la fabbricazione,
          l'importazione e l'esportazione delle armi  predette  o  di
          parti  di  esse,  di  munizioni,  di uniformi militari o di
          altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento
          di forze armate.
             Per  il  trasporto  delle armi stesse nell'interno dello
          Stato e' necessario darne avviso al prefetto.
             Il  contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a
          tre   anni   e   con   l'ammenda  da  lire  duecentomila  a
          ottocentomila".
             "Art.  31.  -  Salvo  quanto  e' disposto per le armi da
          guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre  armi,
          introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne  raccolta per
          ragioni di commercio o di industria, o  porle  comunque  in
          vendita, senza licenza del questore.
             La  licenza  e' necessaria anche per le collezioni delle
          armi artistiche, rare od antiche".
             "Art.  32. - Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non
          possono  essere  concedute  a  chi  non  puo'   validamente
          obbligarsi  e  sono  valide  esclusivamente  per  i  locali
          indicati nelle licenze stesse.
             Puo'  essere  consentito  di  condurre  la  fabbrica, il
          deposito, il magazzino di  vendita  di  armi,  a  mezzo  di
          rappresentante.
             La licenza per le collezzioni di armi artistiche, rare o
          antiche e' permanente. Debbono tuttavia  essere  denunziati
          al  questore  i  cambiamenti sostanziali della collezione o
          del luogo di deposito.  Il  contravventore  e'  punito  con
          l'ammenda fino a lire un milione".
             "Art.  35.  (Come  modificato  dall'art.  1  del D.L. 22
          novembre 1956,  n.  1274,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  22 dicembre 1956, n. 1452). - Il fabbricante,
          il commerciante di armi e chi  esercita  l'industria  della
          riparazione  delle  armi  e' obbligato a tenere un registro
          delle  operazioni  giornaliere,  nel  quale  devono  essere
          indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni
          stesse sono compiute.
             Tale  registro  deve  essere  esibito  a richiesta degli
          ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
(( E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a      ))
(( privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero ))
(( di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla    ))
(( osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un ))
(( mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in     ))
(( carta libera.                                                   ))
(( Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui ))
(( al comma precedente, alla presentazione di certificato del      ))
(( medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico  ))
(( militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da ))
(( malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche      ))
(( temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.         ))
(( Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un     ))
(( anno e con l'ammenda non inferiore a lire                       ))
(( duecentocinquantamila.                                          ))
(( L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme    ))
(( del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e ))
(( con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila".               ))
             "Art.   49.  -  Una  commissione  tecnica  nominata  dal
          prefetto  determina  le  condizioni  alle   quali   debbono
          soddisfare  i  locali  destinati  alla  fabbricazione  o al
          deposito di materie esplodenti.
             Le  spese  per il funzionamento della commissione sono a
          carico di chi domanda la licenza".
             - Si trascrive l'art. 37 del R.D. n. 635/1940:
             "Art.   37.   -   La   domanda  per  l'autorizzazione  a
          raccogliere o detenere materiali da guerra deve  contenere,
          oltre  alle  generalita'  e  alla firma del richiedente, le
          indicazioni relative alle specie  e  alla  quantita'  delle
          armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
             Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
             La  licenza e' necessaria anche per la detenzione di una
          sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.
             Senza  licenza del Ministero per l'interno e' vietata la
          vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni
          da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle
          armi o delle munizioni da guerra".
             -  L'art.  33  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza prevedeva l'obbligo, per chi esercita l'industria
          della riparazione delle armi, di darne avviso al questore e
          di notificargli ogni trasferimento della propria  officina.