Art. 8. (Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) 1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile. 2. La musira massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153. 3. Il reddito di cui al comma 1 e' pari alla medio dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. 4. Il reddito relativo a ciascun anno e' rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, colcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente le decorrenza della pensione. 5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 30 guigno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attivita' alla data del 1 luglio 1990, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attivita' anteriormente alla predetta data del 1 luglio 1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unita'appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge. 6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990. 7. La pensione e' integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 giugno 1982 e il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1 luglio 1990, secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 8: - Per il testo della tabella C annessa alla legge n. 153/1969 v. note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983 v. note all'art. 5. - Per il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 222/1984 v. note all'art. 5.