(Regolamento di polizia mortuaria- art. 8)
                               Art. 8. 
  1.  Nessun  cadavere  puo'  essere  chiuso  in  cassa,  ne'  essere
sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi,  a  conservazione
in celle frigorifere, ne' essere inumato,  tumulato,  cremato,  prima
che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i  casi  di
decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali  il  medico
necroscopo avra' accertato  la  morte  anche  mediante  l'ausilio  di
elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere  una  durata  non
inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui  alla
legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni. 
 
           Nota all'art. 8:
             -  Per opportuno coordinamento si riporta il primo comma
          dell'art.   3  della  legge  2  dicembre   1975,   n.   644
          (Disciplina  dei  prelievi  di parti di cadavere a scopo di
          trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi  da
          cadavere   a  scopo  di  produzione  di  estratti  per  uso
          terapeutico):
             "Fermo   l'obbligo   dei  medici  curanti,  in  caso  di
          cessazione del battito  cardiaco,  di  compiere  tutti  gli
          interventi  suggeriti  dalla  scienza  e  dalla tecnica per
          salvaguardare  la  vita  del   paziente,   quando,   previo
          adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il
          corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni
          di   prelievo,   l'accertamento  della  morte  deve  essere
          effettuato, salvo i casi di cui  all'art.  4,  mediante  il
          rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non
          meno di venti minuti primi e l'accertamento di  assenza  di
          respirazione  spontanea,  dopo  sospensione, per due minuti
          primi, di quella artificiale, e  di  assenza  di  attivita'
          elettrica cerebrale, spontanea e provocata".