Art. 8. 
                    (Norme in materia di contratti 
                       di formazione e lavoro) 
  1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di  riforma  dei
contratti di formazione e lavoro,  a  favore  dei  datori  di  lavoro
operanti nelle aree non ricomprese nei territori del  Mezzogiorno  di
cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori  assunti  con  tali
contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle correnti
aliquote dei contributi previdenziali ed  assistenziali  dovuti,  una
riduzione del 25 per cento. 
  2. Per le imprese  artigiane  nonche'  per  quelle  operanti  nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto  tra  iscritti  alla  prima
classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da
lavoro superiore  alla  media  nazionale,  la  quota  dei  contributi
previdenziali  ed   assistenziali   e'   dovuta   in   misura   fissa
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla  legge  19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di
cui al presente comma sono individuate per ciascun  anno  solare  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego. 
  3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con  meno  di
quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei  territori
del Mezzogiorno di cui al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si  applica,  sulle
correnti  aliquote  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
dovuti, una riduzione del 40 per cento. 
  4. Resta ferma la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori. 
  5. Il contratto di formazione e lavoro non  puo'  essere  stipulato
per  l'acquisizione  di  professionalita'  elementari,  connotate  da
compiti  generici   o   ripetitivi,   individuate,   anche   mediante
riferimento ai livelli di  inquadramento,  dai  contratti  collettivi
nazionali di categoria o da accordi interconfederali. 
  6. La facolta' di assunzione mediante i contratti di  formazione  e
lavoro non e' esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della
richiesta di avviamento, risultino non avere  mantenuto  in  servizio
almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di  formazione
e lavoro sia gia' venuto a scadere nei ventiquattro mesi  precedenti.
A tale fine non si computano  i  lavoratori  che  si  siano  dimessi,
quelli licenziati per giusta causa  e  quelli  che,  al  termine  del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato  la  proposta  di  rimanere  in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione
di cui al presente comma non si applica quando nel bienno  precedente
sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. 
  7. Il contratto di  formazione  e  lavoro  e'  stipulato  in  forma
scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto  con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione  e
lavoro e del  relativo  progetto  vengono  consegnate  al  lavoratore
dell'assunzione. 
  8. In caso di inadempimento da parte  del  datore  di  lavoro  agli
obblighi inerenti alla formazione del lavoratore,  l'Ispettorato  del
lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del
rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1  per
il lavoratore interessato. 
  9. A decorrere dal 1› gennaio 1991  nei  confronti  dei  datori  di
lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno  ventiquattro
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento  straordinario
di integrazione salariale da un periodo  uguale  a  quello  suddetto,
quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di  lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese  per  qualsiasi  causa  licenziati  o
sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali  sono  applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A  tal
fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla  quale  le
assuzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo
le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale. Nelle  ipotesi  di  assunzioni  di  cui  al
presente comma effettuate  da  imprese  operanti  nei  territori  del
Mezzogiorno  di  cui  al  testo  unico  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero  da  imprese
artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali
per un periodo di trentasei mesi. 
 10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10,  comma  1,
dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
  "a-bis) liste di mobilita': lavoratori  da  lungo  tempo  in  cassa
integrazione  o  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  da   lungo
periodo".