Art. 8.
                 Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona  handicappata
si realizzano mediante:
a)  interventi  di  carattere  socio-psicopedagogico,  di  assistenza
sociale e sanitaria  a  domicilio,  di  aiuto  domestico  e  di  tipo
economico  ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui e' inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e
privati  e  ad  eliminare  o   superare   le   barriere   fisiche   e
architettoniche  che  ostacolano  i  movimenti  nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione  e
il  diritto  allo  studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e  tecniche,  ai  programmi,  a
linguaggi   specializzati,   alle   prove   di   valutazione  e  alla
disponibilita' di personale appositamente qualificato, docente e  non
docente;
e)  adeguamento  delle  attrezzature  e  del  personale  dei  servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro,
in forma individuale o associata, e la tutela  del  posto  di  lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilita' dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i)  organizzazione  e sostegno di comunita'-alloggio, case-famiglia e
analoghi  servizi  residenziali  inseriti  nei  centri  abitati   per
favorire  la  deistituzionalizzazione  e  per assicurare alla persona
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea  sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l)   istituzione  o  adattamento  di  centri  socio-riabilitativi  ed
educativi diurni, a valenza educativa, che  perseguano  lo  scopo  di
rendere  possibile  una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente   handicappate,   che   abbiano   assolto   l'obbligo
scolastico,  e le cui verificate potenzialita' residue non consentano
idonee forme di integrazione  lavorativa.  Gli  standard  dei  centri
socio-riabilitativi  sono  definiti  dal  Ministro  della sanita', di
concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,  sentita   la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di  attivita'  extrascolastiche  per  integrare  ed
estendere  l'attivita'  educativa  in  continuita' ed in coerenza con
l'azione della scuola.
 
          Nota all'art. 8:
          - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e' il seguente:
          "Art.  12  (Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
          2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  almeno  ogni  sei  mesi,  ed  in  ogni altra
          circostanza in cui  il  Presidente  lo  ritenga  opportuno,
          tenuto  conto  anche  delle  richieste dei presidenti delle
          regioni  e  delle  province  autonome.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
          al  Ministro  per  gli affari regionali o, se tale incarico
          non e' attribuito, ad  altro  ministro.  La  Conferenza  e'
          composta  dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
          ordinario e dai  presidenti  delle  province  autonome.  Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri inviata alle riunioni
          della  Conferenza  i  ministri  interessati  agli argomenti
          iscritti all'ordine del giorno, nonche'  rappresentanti  di
          amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
          3.  La  Conferenza  dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
          4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
          nel contingente della segreteria di personale delle regioni
          o  delle  province  autonome,  il cui trattamento economico
          resta  a  carico  delle  regioni  o   delle   province   di
          provenienza.
          5. La Conferenza viene consultata:
          a)   sulle  linee  generali  dell'attivita'  normativa  che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
          b)  sui  criteri  generali  relativi  all'esercizio   delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
          c) sugli altri argomenti per  i  quali  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
          6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il  ministro
          appositamente   delegato,   riferisce  periodicamente  alla
          commissione parlamentare per le questioni  regionali  sulle
          attivita' della Conferenza.
          7.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previo
          parere  della  commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali che deve esprimerlo entro sessanta  giorni  dalla
          richiesta,  norme aventi valore di legge ordinaria intese a
          provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
          altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti
          sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
          trasferire    alla   Conferenza   le   attribuzioni   delle
          commissioni, con esclusione di  quelle  che  operano  sulla
          base  di  competenze  tecnico-scientifiche,  e  rivedere la
          pronuncia di pareri nelle questioni di  carattere  generale
          per  le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
          e  province  autonome,  determinando   le   modalita'   per
          l'acquisizione  di  tali  pareri,  per  la  cui  formazione
          possono votare solo i  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome, (con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si
          e'  provveduto a riordinare le funzioni della Conferenza di
          cui al presente articolo e degli organismi  a  composizione
          mista Stato-regioni, n.d.r.)".