Art. 8 (a).
              Disciplina dei rapporti per l'erogazione
                   delle prestazioni assistenziali
(( 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di ))
(( medicina generale ed i pediatri di libera scelta e'             ))
(( disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale        ))
(( conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi  ))
(( dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412      ))
(( (b),    con le organizzazioni sindacali di categoria            ))
(( maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi  ))
(( devono tener conto dei seguenti principi:                       ))
(( a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata ))
(( dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti  ))
(( per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;   ))
(( b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da      ))
(( parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione ))
(( della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali   ))
(( ed accertati motivi di incompatibilita';                        ))
(( c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa       ))
(( programmati e disciplinarne gli effetti al fine di              ))
(( responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa    ))
(( indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente   ))
(( indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti  ))
(( e da altre strutture specialistiche e di ricovero;              ))
(( d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche       ))
(( parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in  ))
(( convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio ))
(( sanitario nazionale;                                            ))
(( e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali   ))
(( delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei  ))
(( servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un ))
(( compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi   ))
(( ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le  ))
(( specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e    ))
(( garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della  ))
(( giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso ))
(( forme graduali di associazionismo medico, e prevedere,          ))
(( altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in         ))
(( funzione delle prestazioni stesse;                              ))
(( f) definire la struttura del compenso spettante al medico       ))
(( prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato,       ))
(( corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni   ))
(( previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota          ))
(( variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa   ))
(( programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle     ))
(( prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello       ))
(( regionale;                                                      ))
(( g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina   ))
(( generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri     ))
(( definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che       ))
(( l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente              ))
(( ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del          ))
(( decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256  (c), o titolo        ))
(( equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto         ))
(( attestato non e' richiesto per i medici che, alla data del 31   ))
(( dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio ))
(( della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai      ))
(( sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio   ))
(( 1992, n. 218    (d),    e per i medici che alla data            ))
(( dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991,   ))
(( n. 256    (c),    risultavano iscritti nella graduatoria        ))
(( regionale di medicina generale;                                 ))
(( h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti    ))
(( dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o         ))
(( indirettamente al rapporto di lavoro dipendente.                ))
(( 1-bis. Le unita' sanitarie locali e le aziende                  ))
(( ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,           ))
(( utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di ))
(( incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto      ))
(( legislativo 7 dicembre 1993, n. 517    (e),    i medici addetti ))
(( alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di medicina ))
(( dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai    ))
(( sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833    (f). ))
(( Entro il triennio indicato al comma 7, le regioni possono       ))
(( inoltre individuare aree di attivita' della guardia medica e    ))
(( della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del   ))
(( servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A  ))
(( questi fini i medici addetti a tali attivita' che al 31         ))
(( dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo          ))
(( indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a         ))
(( domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello        ))
(( dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento  ))
(( da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in      ))
(( vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517    (e),  ))
(( ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  (g),  ))
(( dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta          ))
(( del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del       ))
(( tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le  ))
(( procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di      ))
(( idoneita'.                                                      ))
(( 2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'           ))
(( disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli   ))
(( accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4,     ))
(( comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412    (b),    con le ))
(( organizzazioni sindacali di categoria maggiormente              ))
(( rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener  ))
(( conto dei seguenti principi:                                    ))
(( a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza         ))
(( farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del        ))
(( territorio regionale dispensando, su presentazione della        ))
(( ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati galenici, ))
(( prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti  ))
(( sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti  ))
(( previsti dai livelli di assistenza;                             ))
(( b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria    ))
(( locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto         ))
(( erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla  ))
(( spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la      ))
(( farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata   ))
(( del bollino o di altra documentazione comprovante               ))
(( l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto  ))
(( oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla    ))
(( successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi ))
(( superiore a quelli legali;                                      ))
(( c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina      ))
(( delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei    ))
(( pagamenti dei corrispettivi nonche' l'individuazione di         ))
(( modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni         ))
(( finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le       ))
(( relative condizioni economiche anche in deroga a quanto         ))
(( previsto alla precedente lettera b), e le modalita' di          ))
(( collaborazione delle farmacie in programmi particolari          ))
(( nell'ambito delle attivita' di emergenza, di farmacovigilanza,  ))
(( di informazione e di educazione sanitaria.                      ))
  3.  Gli  ordini  ed  i collegi professionali sono tenuti a valutare
sotto il profilo deontologico i  comportamenti  degli  iscritti  agli
albi  ed ai collegi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli
Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale  per  gli
esercenti le professioni sanitarie.
(( 4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di     ))
(( autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, ))
(( a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  (h), ))
(( con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa         ))
(( con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le    ))
(( regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore  ))
(( di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici  ))
(( e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle          ))
(( attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e        ))
(( private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei    ))
(( requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e'        ))
(( emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti     ))
(( criteri e principi direttivi:                                   ))
(( a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di   ))
(( prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario ))
(( nazionale;                                                      ))
(( b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna      ))
(( delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio          ))
(( sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992,       ))
(( concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza  ))
(( sanitaria" (i) ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi   ))
(( del precedente art. 1, comma 4, lettera   b);                   ))
(( c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle             ))
(( attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;            ))
(( d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in  ))
(( materia;                                                        ))
(( e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di:  ))
(( protezione antisismica, protezione antincendio, protezione      ))
(( acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza ))
(( antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione      ))
(( dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere        ))
(( architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni            ))
(( microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali   ))
(( esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza ))
(( agli operatori e agli utenti del servizio;                      ))
(( f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in       ))
(( classi differenziate in relazione alla tipologia delle          ))
(( prestazioni erogabili;                                          ))
(( g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle        ))
(( prestazioni erogate;                                            ))
(( h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei   ))
(( presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti    ))
(( minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualita'    ))
(( delle prestazioni compatibilmente con le risorse a              ))
(( disposizione.                                                   ))
(( 5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la           ))
(( erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese       ))
(( quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di           ))
(( laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di           ))
(( assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le      ))
(( disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri         ))
(( presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di cui  ))
(( all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi ))
(( gli ospedali militari, o private, sulla base di criteri di      ))
(( integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti.    ))
(( Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale intrattiene         ))
(( appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un            ))
(( corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa,   ))
(( con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri  ))
(( di libera scelta. Ferma restando la facolta' di libera scelta   ))
(( delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte ))
(( dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al        ))
(( presente comma e' subordinata all'apposita prescrizione,        ))
(( proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio       ))
(( sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato.     ))
(( Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono  ))
(( tenute presenti le specificita' degli organismi di volontariato ))
(( e di privato sociale non a scopo di lucro.                      ))
(( 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del ))
(( presente decreto, con decreto del Ministro della sanita',       ))
(( sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e      ))
(( degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti,    ))
(( d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo     ))
(( Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i       ))
(( criteri generali per la fissazione delle tariffe delle          ))
(( prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonche'  ))
(( di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25,    ))
(( ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833    (l).      ))
(( Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo ))
(( Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro      ))
(( trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro      ))
(( della sanita' provvede direttamente con atto motivato.          ))
(( 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della   ))
(( legge 30 dicembre 1991, n. 412    (m),    da attuare secondo    ))
(( programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il   ))
(( 30 giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali per      ))
(( quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari ))
(( per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente   ))
(( decreto fondati sul criterio dell'accreditamento                ))
(( delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a prestazione e ))
(( sull'adozione del sistema di verifica e revisione della         ))
(( qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. I  ))
(( rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi      ))
(( convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime   ))
(( di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di    ))
(( entrata in vigore del presente decreto.                         ))
(( 8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai  ))
(( precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in    ))
(( servizio alla data di entrata in vigore del decreto ai sensi    ))
(( dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990,  ))
(( n. 316    (n),    13 marzo 1992, n. 261    (o),    13 marzo     ))
(( 1992, n. 262    (p),    e 18 giugno 1988, n. 255    (q).        ))
(( Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni ))
(( stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,   ))
(( n. 833    (f),    e dell'art. 4, comma 9, della legge 30        ))
(( dicembre 1991, n. 412    (b).    Entro il triennio indicato al  ))
(( comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di          ))
(( attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del      ))
(( servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A   ))
(( questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al      ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n.   ))
(( 316    (n),    che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano    ))
(( esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni    ))
(( con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e ))
(( che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto       ))
(( convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre   ))
(( istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda,    ))
(( previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale    ))
(( del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi  ))
(( entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del        ))
(( decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517    (e),    ai sensi ))
(( dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400    (g),    dal  ))
(( Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro ))
(( della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della     ))
(( funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le   ))
(( modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'.          ))
(( 9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30   ))
(( dicembre 1991, n. 412    (r),    relative al divieto di         ))
(( esercizio di attivita' libero-professionale comunque prestate   ))
(( in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario    ))
(( nazionale, si estendono alle attivita' prestate nelle           ))
(( istituzioni e strutture private con le quali l'unita' sanitaria ))
(( locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5.     ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b) Il comma 9  dell'art.  4  della  legge  n.  412/1991
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica) cosi' recita:
          "La  delegazione  di  parte  pubblica  per il rinnovo degli
          accordi riguardanti il comparto del personale del  Servizio
          sanitario  nazionale  ed  il personale sanitario a rapporto
          convenzionale e'  costituita  da  rappresentanti  regionali
          nominati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.    Partecipano  i rappresentanti dei Ministeri del
          tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
          sanita'  e,  limitatamente  al  rinnovo  dei contratti, del
          Dipartimento  della  funzione   pubblica,   designati   dai
          rispettivi  Ministri.  La  delegazione  ha  sede  presso la
          segreteria della Conferenza  permanente,  con  un  apposito
          ufficio  al  quale  e'  preposto  un dirigente generale del
          Ministero della sanita' a tal fine collocato  fuori  ruolo.
          Ai  fini  di  quanto  previsto  dai  commi  ottavo  e  nono
          dell'art.  6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  come
          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
          la  delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
          accordo entro quindici giorni dalla stipula".
             (c) Il D.Lgs. n.  256/1991,  entrato  in  vigore  il  31
          agosto  1991,  reca:  "Attuazione  della  direttiva  numero
          86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in  medicina
          generale,  a  norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990,
          n. 212". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
             "Art. 2 (Efficacia dell'attestato). - 1. Dal  1  gennaio
          1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art.
          1,  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  di cui all'art. 6,
          costituisce  titolo  necessario   per   l'esercizio   della
          medicina  generale  ai  sensi  dell'art.  48 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del  Servizio  sanitario
          nazionale.
             2.  E'  equiparato  all'attestato  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  1  l'attestato  di  compiuto  tirocinio  teorico
          pratico  per  la  formazione specifica in medicina generale
          rilasciato ai sensi  del  secondo  comma  dell'art.  8  del
          decreto ministeriale 10 ottobre 1988".
             (d)  Il  D.P.R.  n. 218/1992 reca il "Regolamento per il
          recepimento delle norme risultanti dall'accordo  collettivo
          nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con i medici
          addetti  alle  attivita'  della   medicina   dei   servizi,
          sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data
          9 gennaio 1992".
             (e)  Il D.Lgs. n. 517/1993, modificativo dal decreto qui
          pubblicato, e' entrato in vigore il 30 dicembre 1993.
             (f) Si trascrive il testo dell'art. 48  della  legge  n.
          833/78 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale):
             "Art.   48   (Personale  a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita' del trattamento  economico  e  normativo  del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero territorio  nazionale  da  convenzioni,  aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le Regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo, delle Regioni e dell'ANCI  per  la  stipula  degli
          accordi   anzidetti   e'  costituita  rispettivamente:  dai
          Ministri della  sanita',  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e  del  tesoro; da cinque rappresentanti designati
          dalle Regioni attraverso la commissione  interregionale  di
          cui  all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da
          sei rappresentanti designati dall'ANCI.
             L'accordo nazionale di cui al comma precedente  e'  reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  I
          competenti  organi  locali  adottano  entro 30 giorni dalla
          pubblicazione del suddetto decreto  i  necessari  e  dovuti
          atti deliberativi.
             Gli  accordi  collettivi  di  cui  al primo comma devono
          prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine di determinare il numero dei  medici  generici  e  dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati in ogni
          unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto  di  libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
              2)  l'istituzione  e i criteri di formazione di elenchi
          unici per i  medici  generici,  per  i  pediatri,  per  gli
          specialisti  convenzionati  esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
              3) l'accesso alla convenzione,  che  e'  consentito  ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
              4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'   e   delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'  mediche,  al  fine  di  favorire   la   migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
              5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia  ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e  generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
          lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi  che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assisti o
          delle ore; il divieto di esercizio della libera professione
          nei   confronti  dei  propri  convenzionati;  le  attivita'
          libero-professionali incompatibili con gli impegni  assunti
          nella  convenzione.  Eventuali deroghe in aumento al numero
          massimo  degli  assistiti   e   delle   ore   di   servizio
          ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate in relazione a
          particolari situazioni locali e per  un  tempo  determinato
          dalle   regioni,   previa   domanda  motivata  alla  unita'
          sanitaria locale;
              6)    l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma   di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di  interesse  con  case  di  cura  private   e   industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro si applicano le norme previste dal precedente  punto
          4);
              7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico a
          seconda della quantita' del lavoro  prestato  in  relazione
          alle  funzioni  essercitate  nei settori della prevenzione,
          cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal  fine  tariffe
          socio-sanitarie  costituite,  per i medici generici e per i
          pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per
          assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali,
          da  distinti  compensi  commisurati  alle  ore  di   lavoro
          prestato  negli  ambulatori  pubblici e al tipo e al numero
          delle  prestazioni   effettuate   presso   gli   ambulatori
          convenzionati  esterni.  Per  i  pediatri  di libera scelta
          potranno  essere  previste  nell'interesse  dell'assistenza
          forme integrative di remunerazione;
              8)  le  forme  di  controllo  sull'attivita' dei medici
          convenzionati, nonche' le ipotesi di  infrazione  da  parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del  rapporto
          convenzionale,  e  il procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando  il  principio  della  contestazione   degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
              9) le forme di incentivazione dei medici  convenzionati
          residenti  in  zone  particolarmente  disagiate, anche allo
          scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale
          dei medici;
              10)  le  modalita'   per   assicurare   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
              11)   le   modalita'   per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza anche in assenza o impedimento  del  medico
          tenuto alla prestazione;
              12)  le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione dei medici a programmi di prevenzione  e  di
          educazione sanitaria;
              13)  la collaborazione dei medici, per la parte di loro
          competenza,  alla   compilazione   di   libretti   sanitari
          personali di rischio.
             I   criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili, si estendono alle  convenzioni  con  le  altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita'  di  cui  al  primo  comma  del
          presente articolo.
             Gli   stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di rabilitazione in ambulatori  dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche  alle  convenzioni da stipulare da parte delle Unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
             E'   nullo   qualsiasi   atto,  anche  avente  carattere
          integrativo, stipulato con organizzazioni  professionali  o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta la facolta' degli organi  di  gestione  delle  Unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi per l'espletamento di  servizi  nelle  rispettive
          strutture.
             E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con singoli
          appartenenti alle categorie di cui  al  presente  articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori.
             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali,  nel  corso  delle trattative per la stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti che saranno ad essi affidati dalle  convenzioni
          uniche.
             Gli  ordini  e i collegi professionali sono teuti a dare
          esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandanti  dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi professionali che  si  siano  resi  inadempienti  agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
             In caso di grave inosservanza delle disposizioni di  cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne  denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a   darne
          informazione contemporaneamente alla competente Federazione
          nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita',
          sentita la suddetta Federazione, provvede alla nomina di un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
             Sino a quando non sara' riordinato con legge il  sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate, le convenzioni di cui al  presente  articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali e le modalita' del loro versamento  a  favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre  1976,
          pubblicato  nel  supplemento  alla Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
             (g)  Si  riporta  l'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del  Consiglio  dei  Stato  che
          deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni dalla richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          dal  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale ".
             (h) Per il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978 si
          veda la nota (m) all'art. 4.
             (i) Il D.P.R. 24 dicembre 1992 recante: "Definizione dei
          livelli uniformi di assistenza  sanitaria",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.
             (l)  Si  trascrive  il testo dell'art. 25, ultimo comma,
          della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario
          nazionale):   "Nell'osservanza del principio  della  libera
          scelta  del  cittadino  al  ricovero  presso  gli  ospedali
          pubblici e gli altri istituti  pubblici  convenzionati,  la
          legge  regionale,  in rapporto ai criteri di programmazione
          stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i  casi
          in  cui  e'  ammesso  il  ricovero in ospedali pubblici, in
          istituti convenzionati o in strutture ospedaliere  ad  alta
          specializzazione  ubicate  fuori  dal  proprio  territorio,
          nonche'  i  casi nei quali potranno essere consentite forme
          straordinarie di assistenza indiretta".
             (m) Il  comma  2  dell'art.  4  della  citata  legge  n.
          412/1991   cosi'   recita:   "Le   regioni,   con  apposito
          provvedimento programmatorio di carattere generale anche  a
          stralcio  del piano sanitario regionale, possono dichiarare
          la decadeza delle convenzioni in atto per la  specialistica
          esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno
          di  attivita'  convenzionate  necessarie  per  assicurare i
          livelli obbligatori uniformi di  assistenza,  nel  rispetto
          delle  indicazioni  di cui agli articoli 9 e 10 della legge
          23 ottobre 1985, n.  595.  Le  convenzioni  possono  essere
          stipulate  con  istituzioni  sanitarie  private  gestite da
          persone fisiche  e  da  societa'  che  erogano  prestazioni
          poliambulatoriali,  di laboratorio generale e specialistico
          in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica  per
          immagini,  di  medicina fisica e riabilitazione, di terapia
          radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo  e  in
          vitro.    Dette  istituzioni  sanitarie  sono sottoposte al
          regime di  autorizzazione  e  vigilanza  sanitaria  di  cui
          all'art.  43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono
          avere  un  direttore  sanitario  o  tecnico,  che  risponde
          personalmente  dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
          servizi e del possesso dei prescritti titoli  professionali
          da parte del personale che vi opera".
             (n)  Il  D.P.R.  n.  316/1990, reca: "Accordo collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          specialisti ambulatoriali,  ai  sensi  dell'art.  48  della
          legge 23 dicembre 1978, n.  833".
             (o)  Il  D.P.R.  n.  261/1992, reca: "Regolamento per il
          recepimento delle norme risultanti dall'accordo  collettivo
          nazionale  per la disciplina dei rapporti con gli psicologi
          ambulatoriali,   sottoscritto   il   10   luglio   1991   e
          perfezionato il 28 gennaio 1992".
             (p)  Il  D.P.R.  n.  262/1992, reca: "Regolamento per il
          recepimento delle norme risultanti dall'accordo  collettivo
          nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti con i biologi
          ambulatoriali,   sottoscritto   il   17   maggio   1991   e
          perfezionato il 9 gennaio 1992".
             (q)  Il  D.P.R.  n.  255/1988  reca: "Accordo collettivo
          nazionale per la disciplina  dei  rapporti  con  i  chimici
          ambulatoriali,  sottoscritto  ai  sensi  dell'art. 48 della
          legge n. 833/1978".
             (r) L'art. 4, comma 7, della citata legge n. 412/1991 e'
          il seguente: "7. Con il Servizio sanitario  nazionale  puo'
          intercorrere  un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico o privato, e con altri rapporti  anche  di  natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto di lavoro con il Servizio sanitario  nazionale  e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote
          di imprese che possono configurare conflitto  di  interessi
          con  lo  stesso.    L'accertamento  della  incompatibilita'
          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia
          interesse, all'amministratore  straordinario  della  unita'
          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei
          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di
          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge. A decorrere dal 1
          gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro  a
          tempo  definito, in servizio alla data di entrata in vigore
          della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
          anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
          In corrispondenza dei predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione  delle dotazioni organiche sulla base del diverso
          rapporto  orario,  con  progressivo  riassorbimento   delle
          posizioni   soprannumerarie.    L'esercizio  dell'attivita'
          libero-professionale dei  medici  dipendenti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego, purche' espletato fuori  dall'orario  di  lavoro
          all'interno  delle  strutture sanitarie o all'esterno delle
          stesse, con esclusione di strutture  private  convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente comma si  applicano  anche  al  personale  di  cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,  n. 382. Per detto personale all'accertamento
          delle incompatibilita' provvedono le autorita'  accademiche
          competenti.  Resta  valido  quanto stabilito dagli articoli
          78, 116 e 117 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          28  novembre  1990,  n.  384.  In sede di definizione degli
          accordi convenzionali di cui all'art.  48  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione
          del  principio  di unicita' del rapporto di lavoro a valere
          tra i diversi accordi convenzionali".