Art. 8 (a). Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali (( 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di )) (( medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' )) (( disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale )) (( conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi )) (( dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 )) (( (b), con le organizzazioni sindacali di categoria )) (( maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi )) (( devono tener conto dei seguenti principi: )) (( a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata )) (( dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti )) (( per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; )) (( b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da )) (( parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione )) (( della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali )) (( ed accertati motivi di incompatibilita'; )) (( c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa )) (( programmati e disciplinarne gli effetti al fine di )) (( responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa )) (( indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente )) (( indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti )) (( e da altre strutture specialistiche e di ricovero; )) (( d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche )) (( parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in )) (( convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio )) (( sanitario nazionale; )) (( e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali )) (( delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei )) (( servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un )) (( compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi )) (( ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le )) (( specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e )) (( garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della )) (( giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso )) (( forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, )) (( altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in )) (( funzione delle prestazioni stesse; )) (( f) definire la struttura del compenso spettante al medico )) (( prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, )) (( corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni )) (( previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota )) (( variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa )) (( programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle )) (( prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello )) (( regionale; )) (( g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina )) (( generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri )) (( definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che )) (( l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente )) (( ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del )) (( decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 (c), o titolo )) (( equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto )) (( attestato non e' richiesto per i medici che, alla data del 31 )) (( dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio )) (( della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai )) (( sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio )) (( 1992, n. 218 (d), e per i medici che alla data )) (( dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, )) (( n. 256 (c), risultavano iscritti nella graduatoria )) (( regionale di medicina generale; )) (( h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti )) (( dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o )) (( indirettamente al rapporto di lavoro dipendente. )) (( 1-bis. Le unita' sanitarie locali e le aziende )) (( ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, )) (( utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di )) (( incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto )) (( legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (e), i medici addetti )) (( alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di medicina )) (( dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai )) (( sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (f). )) (( Entro il triennio indicato al comma 7, le regioni possono )) (( inoltre individuare aree di attivita' della guardia medica e )) (( della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del )) (( servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A )) (( questi fini i medici addetti a tali attivita' che al 31 )) (( dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo )) (( indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a )) (( domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello )) (( dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento )) (( da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in )) (( vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (e), )) (( ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (g), )) (( dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta )) (( del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del )) (( tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le )) (( procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di )) (( idoneita'. )) (( 2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e' )) (( disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli )) (( accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, )) (( comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (b), con le )) (( organizzazioni sindacali di categoria maggiormente )) (( rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener )) (( conto dei seguenti principi: )) (( a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza )) (( farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del )) (( territorio regionale dispensando, su presentazione della )) (( ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati galenici, )) (( prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti )) (( sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti )) (( previsti dai livelli di assistenza; )) (( b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria )) (( locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto )) (( erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla )) (( spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la )) (( farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata )) (( del bollino o di altra documentazione comprovante )) (( l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto )) (( oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla )) (( successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi )) (( superiore a quelli legali; )) (( c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina )) (( delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei )) (( pagamenti dei corrispettivi nonche' l'individuazione di )) (( modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni )) (( finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le )) (( relative condizioni economiche anche in deroga a quanto )) (( previsto alla precedente lettera b), e le modalita' di )) (( collaborazione delle farmacie in programmi particolari )) (( nell'ambito delle attivita' di emergenza, di farmacovigilanza, )) (( di informazione e di educazione sanitaria. )) 3. Gli ordini ed i collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi ed ai collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. (( 4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di )) (( autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, )) (( a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (h), )) (( con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa )) (( con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le )) (( regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore )) (( di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici )) (( e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle )) (( attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e )) (( private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei )) (( requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' )) (( emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti )) (( criteri e principi direttivi: )) (( a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di )) (( prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario )) (( nazionale; )) (( b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna )) (( delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio )) (( sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal )) (( decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, )) (( concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza )) (( sanitaria" (i) ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi )) (( del precedente art. 1, comma 4, lettera b); )) (( c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle )) (( attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; )) (( d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in )) (( materia; )) (( e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: )) (( protezione antisismica, protezione antincendio, protezione )) (( acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza )) (( antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione )) (( dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere )) (( architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni )) (( microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali )) (( esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza )) (( agli operatori e agli utenti del servizio; )) (( f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in )) (( classi differenziate in relazione alla tipologia delle )) (( prestazioni erogabili; )) (( g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle )) (( prestazioni erogate; )) (( h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei )) (( presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti )) (( minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualita' )) (( delle prestazioni compatibilmente con le risorse a )) (( disposizione. )) (( 5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la )) (( erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese )) (( quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di )) (( laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di )) (( assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le )) (( disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri )) (( presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di cui )) (( all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi )) (( gli ospedali militari, o private, sulla base di criteri di )) (( integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. )) (( Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale intrattiene )) (( appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un )) (( corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, )) (( con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri )) (( di libera scelta. Ferma restando la facolta' di libera scelta )) (( delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte )) (( dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al )) (( presente comma e' subordinata all'apposita prescrizione, )) (( proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio )) (( sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. )) (( Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono )) (( tenute presenti le specificita' degli organismi di volontariato )) (( e di privato sociale non a scopo di lucro. )) (( 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', )) (( sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e )) (( degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, )) (( d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo )) (( Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i )) (( criteri generali per la fissazione delle tariffe delle )) (( prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonche' )) (( di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, )) (( ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (l). )) (( Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo )) (( Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro )) (( trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro )) (( della sanita' provvede direttamente con atto motivato. )) (( 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della )) (( legge 30 dicembre 1991, n. 412 (m), da attuare secondo )) (( programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il )) (( 30 giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali per )) (( quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari )) (( per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente )) (( decreto fondati sul criterio dell'accreditamento )) (( delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a prestazione e )) (( sull'adozione del sistema di verifica e revisione della )) (( qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. I )) (( rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi )) (( convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime )) (( di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto. )) (( 8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai )) (( precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in )) (( servizio alla data di entrata in vigore del decreto ai sensi )) (( dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, )) (( n. 316 (n), 13 marzo 1992, n. 261 (o), 13 marzo )) (( 1992, n. 262 (p), e 18 giugno 1988, n. 255 (q). )) (( Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni )) (( stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, )) (( n. 833 (f), e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 )) (( dicembre 1991, n. 412 (b). Entro il triennio indicato al )) (( comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di )) (( attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del )) (( servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A )) (( questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al )) (( decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. )) (( 316 (n), che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano )) (( esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni )) (( con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e )) (( che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto )) (( convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre )) (( istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, )) (( previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale )) (( del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi )) (( entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del )) (( decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (e), ai sensi )) (( dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (g), dal )) (( Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro )) (( della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della )) (( funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le )) (( modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'. )) (( 9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 )) (( dicembre 1991, n. 412 (r), relative al divieto di )) (( esercizio di attivita' libero-professionale comunque prestate )) (( in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario )) (( nazionale, si estendono alle attivita' prestate nelle )) (( istituzioni e strutture private con le quali l'unita' sanitaria )) (( locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993. (b) Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) cosi' recita: "La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula". (c) Il D.Lgs. n. 256/1991, entrato in vigore il 31 agosto 1991, reca: "Attuazione della direttiva numero 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2 (Efficacia dell'attestato). - 1. Dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 2. E' equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988". (d) Il D.P.R. n. 218/1992 reca il "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992". (e) Il D.Lgs. n. 517/1993, modificativo dal decreto qui pubblicato, e' entrato in vigore il 30 dicembre 1993. (f) Si trascrive il testo dell'art. 48 della legge n. 833/78 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale): "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le Regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle Regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle Regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assisti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni essercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di rabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle Unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle Unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e i collegi professionali sono teuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandanti dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente Federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta Federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". (g) Si riporta l'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio dei Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere dal Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ". (h) Per il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978 si veda la nota (m) all'art. 4. (i) Il D.P.R. 24 dicembre 1992 recante: "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993. (l) Si trascrive il testo dell'art. 25, ultimo comma, della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale): "Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti pubblici convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori dal proprio territorio, nonche' i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta". (m) Il comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 412/1991 cosi' recita: "Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadeza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da societa' che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera". (n) Il D.P.R. n. 316/1990, reca: "Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833". (o) Il D.P.R. n. 261/1992, reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992". (p) Il D.P.R. n. 262/1992, reca: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17 maggio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992". (q) Il D.P.R. n. 255/1988 reca: "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978". (r) L'art. 4, comma 7, della citata legge n. 412/1991 e' il seguente: "7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento della incompatibilita' compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unita' sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione del principio di unicita' del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali".