Art. 8.
 
  1.  I  commi  secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono
sostituiti dai seguenti:
  "Al  fine  di  promuovere  la  ricerca  creativa,  con  particolare
riferimento    ai   nuovi   autori   nell'ambito   dello   spettacolo
cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul  fondo
speciale  di  cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature
che  contribuiscano  all'accrescimento  del  patrimonio  artistico  e
culturale del cinema italiano.
  Il  numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita'
di presentazione delle domande, sono determinati ogni due  anni,  con
proprio  decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la commissione centrale per la cinematografia.
  La selezione delle  sceneggiature  da  ammettere  al  premio  viene
effettuata  da  una  giuria  presieduta  da  una  personalita' scelta
dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti
parte  del   Consiglio   nazionale   dello   spettacolo,   ai   sensi
dell'articolo  3,  secondo  comma,  lettera z), della legge 30 aprile
1985, n. 163, e composta da:
    a) il direttore generale dello spettacolo;
    b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in  materia  di
spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e
della produzione cinematografica;
    c)  due  autori,  un  produttore,  un  distributore  e un critico
cinematografico, nominati dall'Autorita'  competente  in  materia  di
spettacolo,  sentita  la  commissione centrale per la cinematografia,
sulla  base  di  terne  proposte  dalle  rispettive  associazioni  di
categoria.
  Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il
credito  cinematografico,  salvo quanto disposto dalla lettera a) del
comma precedente.
  I premi sono assegnati  annualmente  dall'Autorita'  competente  in
materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.
  Una    copia   delle   sceneggiature   selezionate   e'   trasmessa
dall'Autorita'  competente  in  materia  di  spettacolo   al   centro
sperimentale   per   la   cinematografia,   che   provvede  alla  sua
conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
  Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse  culturale
nazionale  ed  aventi  rilevanti  finalita'  culturali ed artistiche,
presentati da autori cinematografici  italiani  e  da  realizzare  da
parte  di  imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive
che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non
inferiore al 30  per  cento  dei  rispettivi  compensi,  di  registi,
soggettisti   e  sceneggiatori,  attori  e  tecnici  qualificati,  e'
concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia,
in misura pari al 90  per  cento  dell'importo  massimo  ammissibile,
dedotte  le  partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del
mutuo  e'  fissato,  ogni  tre  anni,  con   decreto   dell'Autorita'
competente  in  materia  di spettacolo, su proposta della commissione
centrale per la cinematografia.
  Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo
semestre di ogni anno non piu'  di  venti  e  non  meno  di  quindici
progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare
riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature
alle  quali  sia  stato  assegnato  un  premio  ai sensi del presente
articolo  e  per  progetti  presentati  da  neodiplomati  del  centro
sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono
valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i
relativi  titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno
essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.
  La distribuzione in Italia e  all'estero  di  opere  realizzate  ai
sensi  del  presente  articolo  puo' essere affidata dai titolari dei
diritti di utilizzazione alle societa'  inquadrate  nell'Ente  cinema
S.p.a.  sulla  base  di  un programma annuale approvato, finanziato e
sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia  di  spettacolo  a
carico  della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi
della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita
non  puo'  accedere  alle  altre   agevolazioni   previste   per   la
distribuzione e l'esportazione.".
 Riferimenti normativi
   - Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
sopra modificato, e' il seguente:
   "Art.  28  (Fondo  particolare) . - E' istituito presso la Sezione
autonoma per il credito cinematografico  della  Banca  nazionale  del
lavoro,   mediante   conferimento  da  parte  dello  Stato,  di  lire
300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e  di  lire  250.000.000
per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la
concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e
culturali  realizzati  con  una  formula  produttiva  che  preveda la
partecipazione ai costi di produzione di autori,  registi,  attori  e
lavoratori.
   Al  fine  di  promuovere  la  ricerca  creativa,  con  particolare
riferimento   ai   nuovi   autori   nell'ambito   dello    spettacolo
cinematografico  nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo
speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori  di  sceneggiature
che  contribuiscano  all'accrescimento  del  patrimonio  artistico  e
culturale del cinema italiano.
   Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita'
di presentazione delle domande, sono determinati ogni due  anni,  con
proprio  decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la commissione centrale per la cinematografia.
   La selezione delle sceneggiature  da  ammettere  al  premio  viene
effettuata  da  una  giuria  presieduta  da  una  personalita' scelta
dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti
parte  del   Consiglio   nazionale   dello   spettacolo,   ai   sensi
dell'articolo  3,  secondo  comma,  lettera z), della legge 30 aprile
1985, n. 163, e composta da:
   a) il direttore generale dello spettacolo;
   b) due esperti nominati dall'Autorita' competente  in  materia  di
spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e
della produzione cinematografica;
   c)  due  autori,  un  produttore,  un  distributore  e  un critico
cinematografico, nominati dall'Autorita'  competente  in  materia  di
spettacolo,  sentita  la  commissione centrale per la cinematografia,
sulla  base  di  terne  proposte  dalle  rispettive  associazioni  di
categoria.
   Non  possono  far parte della giuria i componenti del Comitato per
il credito cinematografico, salvo quanto disposto  dalla  lettera  a)
del comma precedente.
   I  premi  sono  assegnati annualmente dall'Autorita' competente in
materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.
   Una   copia   delle   sceneggiature   selezionate   e'   trasmessa
dall'Autorita'   competente   in  materia  di  spettacolo  al  centro
sperimentale  per  la   cinematografia,   che   provvede   alla   sua
conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
   Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale
nazionale  ed  aventi  rilevanti  finalita'  culturali ed artistiche,
presentati da autori cinematografici  italiani  e  da  realizzare  da
parte  di  imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive
che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non
inferiore al 30  per  cento  dei  rispettivi  compensi,  di  registi,
soggettisti   e  sceneggiatori,  attori  e  tecnici  qualificati,  e'
concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia,
in misura pari al 90  per  cento  dell'importo  massimo  ammissibile,
dedotte  le  partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del
mutuo  e'  fissato,  ogni  tre  anni,  con   decreto   dell'Autorita'
competente  in  materia  di spettacolo, su proposta della commissione
centrale per la cinematografia.
   Il Comitato per il  credito  cinematografico  seleziona  entro  il
primo  semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici
progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare
riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature
alle quali sia stato  assegnato  un  premio  ai  sensi  del  presente
articolo  e  per  progetti  presentati  da  neodiplomati  del  centro
sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono
valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i
relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati  dovranno
essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.
   La  distribuzione  in  Italia  e all'estero di opere realizzate ai
sensi del presente articolo puo' essere  affidata  dai  titolari  dei
diritti  di  utilizzazione  alle societa' inquadrate nell'Ente cinema
S.p.a. sulla base di un programma  annuale  approvato,  finanziato  e
sovvenzionato  dall'Autorita'  competente  in materia di spettacolo a
carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai  sensi
della legge 23 giugno 1993, n. 202.
   L'opera  filmica  cosi'  distribuita  non puo' accedere alle altre
agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione".
  - Il testo dell'art. 3, secondo comma, lettera z), della  legge  30
aprile  1985,  n. 163, e' il seguente: " z) sei eminenti personalita'
della cultura nazionale".
   - La legge  23  giugno  1993,  n.  202,  converte  in  legge,  con
modificazioni,  il  D.L. 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni
urgenti  per  la  soppressione  del  Ministero  delle  partecipazioni
statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.