ART. 8.

1.  Nella  lettera  f)  del  comma  1 dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono
inserite le seguenti: "usura, abusiva attivita' finanziaria.".
2.  Nel  comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n.  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n.  172,  le  parole:  "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis
648-ter  del  codice  penale,"  sono  sostituite dalle seguenti: "dei
delitti  di  cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale,".
 
           Note all'art. 8:
             - Il testo vigente dell'art. 266 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
             "Art.   266   (Limiti   di   ammissibilita').    -    1.
          L'intercettazione    di   conversazioni   o   comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
               a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena
          dell'ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a
          cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
               b) delitti contro la pubblica  amministrazione  per  i
          quali  e'  prevista  la pena della reclusione non inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
               c)  delitti  concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope;
               d)   delitti   concernenti   le  armi  e  le  sostanze
          esplosive;
               e) delitti di contrabbando;
               f)  reati  di  ingiuria,  minaccia,   usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, molestia o disturbo alle persone col
          mezzo del telefono.
             2.  Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni  tra  presenti.  Tuttavia,   qualora   queste
          avvengano  nei  luoghi  indicati  dall'art.  614 del codice
          penale, l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e'
          fondato  motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia svolgendo
          l'attivita' criminosa".
             - Il testo vigente dell'art. 10  del  D.L.  n.  419/1991
          (Istituzione  del  Fondo  di  sostegno  per  le  vittime di
          richieste  estorsive),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  10  (Disposizioni  processuali).  -  1. Quando e'
          necessario  per  acquisire  rilevanti  elementi   probatori
          ovvero  per  la  individuazione o cattura dee' responsabili
          dei delitti di  cui  agli  articoli  629,  644,  648-bis  e
          648-ter  del codice penale, il pubblico ministero puo', con
          decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei  provvedimenti
          che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo
          dell'indiziato  di  delitto  o  del  sequestro. Nei casi di
          urgenza   il   ritardo   dell'esecuzione    dei    predetti
          provvedimenti  puo'  essere disposto anche oralmente, ma il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.
             2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali
          di  polizia  giudiziaria  possono  omettere o ritardare gli
          atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche
          oralmente,  al  pubblico  ministero   competente   per   le
          indagini,  e  provvedono a trasmettere allo stesso motivato
          rapporto entro le successive quarantotto ore".