Art. 8
          (Riunione di prevenzione e protezione dai rischi)
1.   La  riunione  periodica  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
   legislativo n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni  luogo  di
   lavoro con piu' di 5 addetti.
2.  Nel  corso  della  riunione deve essere esaminato il documento di
   sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo  dei
   suoi aggiornamenti.
3.   I   rappresentanti   per   la   sicurezza   hanno  accesso,  per
   l'espletamento delle loro  funzioni,  ai  documenti  di  cui  agli
   articoli 6 e 9.
4.  Il  datore  di  lavoro  trasmette  all'Autorita'  di vigilanza il
   verbale della riunione di cui al comma 1.