Art. 8 (Riunione di prevenzione e protezione dai rischi) 1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con piu' di 5 addetti. 2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti. 3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9. 4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorita' di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.