Art. 8.
                         Prevenzione incendi
  1.  In  attesa  dell'emanazione   di  una  specifica  normativa  di
prevenzione incendi per le  strutture universitarie, si applicano, in
materia  di   procedimenti  di  deroga,  le   disposizioni  contenute
nell'articolo  6  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  12
gennaio 1998, n. 37.Le motivazioni  della richiesta di deroga debbono
essere formulate  nel rispetto  dei principi di  base e  delle misure
tecniche  fondamentali  previsti  dall'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
 
           Nota all'art. 8:
            - Si riporta il  testo  dell'art.    6  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  12  gennaio  1998,  n.  37
          (Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  relativi
          alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "Art. 6. - 1. Qualora gli   insediamenti o  gli  impianti
          sottoposti  a  controllo   di   prevenzione incendi   e  le
          attivita' in   essi   svolte  presentino    caratteristiche
          tali   da   non   consentire  l'integrale osservanza  della
          normativa    vigente,  gli    interessati,    secondo    le
          modalita'  stabilite dal  decreto di cui all'art. 1,  comma
          4, possono presentare  al comando  domanda motivata  per la
          deroga al  rispetto delle condizioni prescritte.
            2. Il comando esamina la domanda e, con proprio  motivato
          parere,  la  trasmette    entro    trenta      giorni   dal
          ricevimento,  all'ispettorato regionale   dei vigili    del
          fuoco.  L'ispettore regionale,  sentito il comitato tecnico
          regionale  di  prevenzione  incendi, di cui all'art. 20 del
          decreto del  Presidente della Repubblica 29 luglio    1982,
          n.  577, si   pronuncia    entro  sessanta    giorni  dalla
          ricezione,  dandone contestuale comunicazione   al  comando
          ed  al    richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del
          fuoco trasmette ai competenti organi tecnici  centrali  del
          Corpo  nazionale    dei vigili del   fuoco i  dati inerenti
          alle  deroghe esaminate  per la  costituzione di  una banca
          dati,  da  utilizzare    per    garantire    i    necessari
          indirizzi  e  l'uniformita' applicativa nei procedimenti di
          deroga".
            -  L'art.  3 del decreto  del Presidente della Repubblica
          29  luglio  1982,  n.  577  (Approvazione  del  regolamento
          concernente l'espletamento dei servizi antincendi), recita:
            "Art.   3   (Principi   di   base   e   misure   tecniche
          fondamentali). - Per  il  conseguimento    delle  finalita'
          perseguite  dal    presente decreto   del Presidente  della
          Repubblica   si     provvede,    oltre      che    mediante
          controlli,    anche mediante   norme tecniche   che vengono
          adottate dal Ministero  dell'interno  di  concerto  con  le
          amministrazioni di volta in volta interessate.
            Le    predette    norme,      fondate    su   presupposti
          tecnicoscientifici  generali    in       relazione     alle
          situazioni   di    rischio  tipiche  da prevenire, dovranno
          specificare:
            1) misure, provvedimenti e  accorgimenti operativi intesi
          a ridurre la  probabilita'  dell'insorgere    dell'incendio
          quali      dispositivi,  sistemi,  impianti,  procedure  di
          svolgimento di determinate operazioni atti    ad   influire
          alle       sorgenti      d'ignizione,    sul      materiale
          combustibile e sull'agente ossidante;
            2) misure,  provvedimenti e accorgimenti operativi   atti
          a  limitare  le     conseguenze     dell'incendio     quali
          sistemi,    dispositivi    e  caratteristiche  costruttive,
          sistemi  per    le  vie  d'esodo  d'emergenza, dispositivi,
          impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;
            3) apprestamento e misure antincendi predisposti  a  cura
          di titolari di  attivita' comportanti  notevoli livelli  di
          rischio  ai sensi  di quanto fissato dall'art. 2, comma c),
          della legge 13 maggio 1961, n.  469".