Art. 8. 
                       (Elenchi e graduatorie) 
1. Le persone di cui  al  comma  1  dell'articolo  1,  che  risultano
disoccupate e aspirano  ad  una  occupazione  conforme  alle  proprie
capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto  dagli
uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  come
modificato dall'articolo  6  della  presente  legge,  annota  in  una
apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e
le inclinazioni, nonche' la natura e il  grado  della  minorazione  e
analizza le caratteristiche dei  posti  da  assegnare  ai  lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di  lavoro.  Gli
uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui  al
primo periodo del  presente  comma  alle  dipendenze  dei  datori  di
lavoro. 
2. Presso gli uffici competenti e' istituito  un  elenco,  con  unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;  l'elenco  e  la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i  criteri  di
cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla  formazione  della
graduatoria sono escluse  le  prestazioni  a  carattere  risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa. 
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e  2  sono  formati  nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione degli  elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria di cui  al  comma  2
sulla  base  dei  criteri   indicati   dall'atto   di   indirizzo   e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4. 
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda. 
 
           Note all'art. 8:
            -  Per  il    testo  del comma 3 dell'art. 6  del decreto
          legislativo n.  469/1997, si veda in nota all'art. 6  della
          presente legge.
            -  Gli  articoli 7 e 22 della  legge 31 dicembre 1996, n.
          675 (Tutela delle persone  e di altri  soggetti rispetto al
          trattamento  dei dati personali), sono i seguenti:
            "Art. 7 (Notificazione). - 1.   Il titolare  che  intenda
          procedere ad un trattamento  di dati personali  soggetto al
          campo    di  applicazione  della presente legge e' tenuto a
          darne notificazione al Garante.
            2.  La  notificazione e'  effettuata  preventivamente  ed
          una  sola volta, a mezzo di lettera    raccomandata  ovvero
          con  altro mezzo idoneo a  certificarne   la  ricezione,  a
          prescindere   dal  numero   delle operazioni  da  svolgere,
          nonche' dalla durata del  trattamento e puo' riguardare uno
          o  piu'  trattamenti    con  finalita' correlate. Una nuova
          notificazione  e'  richiesta  solo  se  muta  taluno  degli
          elementi indicati  nel    comma  4   e   deve     precedere
          l'effettuazione  della variazione.
            3.     La      notificazione    e'    sottoscritta    dal
          notificante  e  dal responsabile del trattamento.
             4. La notificazione contiene:
            a) il nome,  la denominazione o la ragione sociale  e  il
          domicilio, la residenza o la sede del titolare;
               b) le finalita' e modalita' del trattamento;
            c) la natura  dei dati, il luogo ove sono  custoditi e le
          categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
               d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
            e)  i    trasferimenti di dati  previsti verso Paesi  non
          appartenenti  all'Unione  europea  o,  qualora,  riguardino
          taluno  dei  dati  di  cui agli articoli 22 e 24, fuori del
          territorio nazionale;
            f) una descrizione generale   che  permetta  di  valutare
          l'adeguatezza   delle   misure  tecniche  ed  organizzative

          adottate per la sicurezza dei dati;
            g) l'indicazione della banca di dati  o delle  banche  di
          dati  cui si riferisce il  trattamento, nonche' l'eventuale
          connessione  con altri trattamenti o banche di dati,  anche
          fuori dal territorio nazionale;
            h)  il nome,  la denominazione o la ragione sociale  e il
          domicilio, la  residenza  o  la   sede   del  responsabile;
          in     mancanza     di     tale  indicazione  si  considera
          responsabile il notificante;
               i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
            5. I soggetti tenuti ad iscriversi o  che  devono  essere
          annotati  nel  registro delle  imprese di cui  all'articolo
          2188 del  codice civile, nonche' coloro che devono  fornire
          le informazioni di cui all'articolo 8, comma  8, lettera d)
          della  legge  29   dicembre 1993, n.   580, alle camere  di
          commercio,  industria,  artigiano  e agricoltura,   possono
          effettuare  la  notificazione  per  il    tramite di queste
          ultime, secondo le modalita'  stabilite con  il regolamento
          di cui  all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori  e
          gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per
          il  tramite  delle  rispettive rappresentanze di categoria;
          gli iscritti agli albi  professionali anche per il  tramite
          dei  rispettivi ordini  professionali. Resta  in ogni  caso
          ferma  la disposizione di cui al comma 3.
            5-bis. La  notificazione in  forma semplificata puo'  non
          contenere taluno degli elementi di  cui al comma 4, lettere
          b)  , c)   , e) e g), individuati dal Garante ai sensi  del
          regolamento di cui all'articolo  33,  comma  3,  quando  il
          trattamento e' effettuato:
            a)  da  soggetti  pubblici,  esclusi  gli  enti  pubblici
          economici, sulla base di  espressa disposizione di    legge
          ai  sensi  degli    articoli  22,  comma 3 e 24, ovvero del
          provvedimento di cui al medesimo art. 24;
            b)      nell'esercizio    della       professione      di
          giornalista    e    per l'esclusivo   perseguimento   delle
          relative  finalita',   ovvero   dai soggetti  indicati  nel
          comma  4-bis  dell'articolo 25, nel rispetto, del codice di
          deontologia di cui al medesimo articolo;
            c)  temporaneamente senza l'ausilio  di mezzi elettronici
          o comunque automatizzati, ai soli fini e con  le  modalita'
          strettamente    collegate   all'organizzazione      interna
          dell'attivita'  esercitata dal   titolare, relativamente  a
          dati  non  registrati  in  una  banca  di dati e diversi da
          quelli di cui agli articoli 22 e 24.
            5-ter.  Fuori  dei  casi  di  cui    all'articolo  4,  il
          trattamento non e' soggetto a notificazione quando:
            a)  e'    necessario  per  l'assolvimento   di un compito
          previsto dalla legge, da un regolamento o  dalla  normativa
          comunitaria,   relativamente   a  dati  diversi  da  quelli
          indicati negli articoli 22 e 24;
            b)  riguarda dati  contenuti  o provenienti  da  pubblici
          registri,   elenchi,  atti  o    documenti  conoscibili  da
          chiunque,  fermi restando i limiti e le  modalita'  di  cui
          all'articolo 20, comma 1, lettera b);
            c)    e'    effettuato   per    esclusive   finalita'  di
          gestione  del protocollo, relativamente  ai dati  necessari
          per  la classificazione della  corrispondenza  inviata  per
          fini   diversi   da quelli  di  cui all'articolo  13, comma
          1,  lettera    e),  con     particolare  riferimento   alle
          generalita'  e  ai  recapiti  degli  interessati, alla loro
          qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
            d)   riguarda rubriche   telefoniche   o  analoghe    non
          destinate    alla  diffusione,  utilizzate  unicamente  per
          ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per  fini  diversi
          da quelli  di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
            e)   e'   finalizzato  unicamente     all'adempimento  di
          specifici obblighi contabili,  retributivi,  previdenziali,
          assistenziali   e   fiscali,   ed   e'   effettuato     con
          riferimento   alle    sole   categorie   di     dati,    di
          interessati   e   di  destinatari   della  comunicazione  e
          diffusione strettamente   collegate a    tale  adempimento,
          conservando  i    dati  non  oltre  il  periodo  necessario
          all'adempimento medesimo;
            f) e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma  5-bis,
          lettera  b)  da liberi   professionisti iscritti  in albi o
          elenchi  professionali,  per     le     sole      finalita'
          strettamente    collegate   all'adempimento   di specifiche
          prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
            g)  e'  effettuato  dai  piccoli    imprenditori  di  cui
          all'art.  2083  del codice  civile  per le  sole  finalita'
          strettamente collegate    allo  svolgimento  dell'attivita'
          professionale  esercitata   e limitatamente alle  categorie
          di   dati,    di   interessati,   di   destinatari    della
          comunicazione e  diffusione e  al periodo  di conservazione
          dei  dati  necessari  per  il perseguimento delle finalita'
          medesime;
            h) e'   finalizzato  alla  tenuta    di  albi  o  elenchi
          professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti;
            i)  e'  effettuato per esclusive finalita' dell'ordinaria
          gestione  di  biblioteche,    musei    e     mostre,     in
          conformita'  alle  leggi  e  ai regolamenti, ovvero  per la
          organizzazione di  iniziative culturali o sportive o per la
          formazione di cataloghi e bibliografie;
            l)     e'  effettuato    da    associazioni,  fondazioni,
          comitati anche  a carattere politico, filosofico, religioso
          o sindacale,  ovvero  da  loro  organismi  rappresentativi,
          istituiti per scopi  non di lucro e per il perseguimento di
          finalita'   lecite,  relativamente  a  dati  inerenti  agli
          associati   e ai   soggetti che   in   relazione  a    tali
          finalita'  hanno contatti regolari  con l'associazione,  la
          fondazione,  il    comitato o l'organismo,  fermi  restando
          gli    obblighi  di  informativa   degli interessati  e  di
          acquisizione del consenso, ove necessario;
            m)  e'  effettuato   dalle organizzazioni di volontariato
          di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui
          alla lettera l) e nel  rispetto  delle    autorizzazioni  e
          delle  prescrizioni di legge  di cui agli articoli 22 e 23;
            n)  e'    effettuato  temporaneamente ed e'   finalizzato
          esclusivamente  alla      pubblicazione   o      diffusione
          occasionale  di   articoli, saggi   e altre  manifestazioni
          del  pensiero,  nel  rispetto  del  codice  di  deontologia
          di cui all'articolo 25;
            o)  e'   effettuato,  anche   con  mezzi  elettronici   o
          comunque  automatizzati, per   la redazione di periodici  o
          pubblicazioni aventi finalita' di  informazione  giuridica,
          relativamente    a    dati    desunti    da   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita';
            p)  e'   effettuato   temporaneamente    per    esclusive
          finalita'    di raccolta di  adesioni a  proposte di  legge
          d'iniziativa    popolare,  a  richieste  di  referendum,  a
          petizioni o ad appelli;
            q)  e'    finalizzato  unicamente all'amministrazione dei
          condomini di cui  all'articolo 1117  e seguenti  del codice
          civile, limitatamente alle   categorie    di    dati,    di
          interessati    e    di    destinatari   della comunicazione
          necessarie   per   l'amministrazione   dei   beni   comuni,
          conservando  i dati non oltre il  periodo necessario per la
          tutela dei corrispondenti diritti.
            5-quater.  Il    titolare  si   puo'   avvalere     della
          notificazione  semplificata  o dell'esonero di cui ai commi
          5-bis  e  5-ter,  sempre  che  il    trattamento   riguardi
          unicamente    le  finalita',   le categorie   di dati,   di
          interessati  e  di  destinatari   della   comunicazione   e
          diffusione,   individuate,      unitamente  al  periodo  di
          conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis  e  5-ter,
          nonche':
            a)  nei  casi  di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
          lettere a) e m),  dalle    disposizioni  di  legge    o  di
          regolamento o  dalla normativa comunitaria ivi indicate;
            b)   nel caso  di cui  al  comma 5-bis,  lettera b),  dal
          codice  di deontologia ivi indicato;
            c) nei casi  residui, dal Garante con  le  autorizzazioni
          rilasciate  con  le   modalita' previste dall'articolo  41,
          comma 7, ovvero,  per i dati  diversi  da   quelli  di  cui
          agli  articoli  22   e  24,  con provvedimenti analoghi.
            5-quinquies.  Il  titolare  che si avvale dell'esonero di
          cui al comma 5-ter  deve fornire  gli elementi  di cui   al
          comma  4 a  chiunque ne faccia richiesta".
            "Art.  22 (Dati sensibili). - 1.  I dati personali idonei
          a rivelare l'origine razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche,     l'adesione      a      partiti,   sindacati,
          associazioni   od   organizzazioni a  carattere  religioso,
          filosofico,  politico  o     sindacale,  nonche'   i   dati
          personali  idonei  a rivelare   lo stato   di  salute  e la
          vita  sessuale, possono  essere oggetto di trattamento solo
          con  il  consenso   scritto   dell'interessato   e   previa
          autorizzazione del Garante.
            2.  Il    Garante comunica   la decisione  adottata sulla
          richiesta  di  autorizzazione    entro    trenta    giorni,
          decorsi i  quali  la  mancata pronuncia equivale a rigetto.
          Con    il    provvedimento    di   autorizzazione,   ovvero
          successivamente,  anche sulla base di  eventuali verifiche,
          il Garante   puo'  prescrivere   misure   e    accorgimenti
          a     garanzia dell'interessato,   che   il   titolare  del
          trattamento  e'  tenuto  ad adottare.
            3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1  da  parte
          di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,
          e'   consentito   solo  se  autorizzato     da     espressa
          disposizione  di  legge  nella quale  siano specificati   i
          dati   che   possono   essere   trattati,   le   operazioni
          eseguibili e le rilevanti finalita' di  interesse  pubblico
          perseguite.
            4. I dati personali idonei a rivelare  lo stato di salute
          e  la  vita sessuale possono essere oggetto  di trattamento
          previa  autorizzazione  del     Garante,     qualora     il
          trattamento   previa  autorizzazione  del Garante,  qualora
          il   trattamento     sia   necessario   ai    fini    dello
          svolgimento  delle   investigazioni di cui all'articolo  38
          delle norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
          del  codice  di  procedura  penale, approvate   con decreto
          legislativo    28  luglio  1989,  n.    271  e   successive
          modificazioni,  o  comunque, per far valere  o difendere in

          sede  giudiziaria  una  diritto  di  rango  pari  a  quello
          dell'interessato,   sempre  che  i  dati  siano    trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per    il  periodo
          strettamente    necessario  al    loro  perseguimento.   Il
          Garante prescrive  le misure e gli  accorgimenti di cui  al
          comma 2 e promuove la sottoscrizione di un  apposito codice
          di deontologia e di buona condotta secondo le modalita'  di
          cui  all'articolo  31,  comma  1,  lettera  h). Resta fermo
          quanto previsto dall'art. 43, comma 2".