Art. 8.

                       Accertamenti istruttori


  1. Il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche
e  consolari all'estero e le Questure possono acquisire, anche in via
telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche
di  cui  all'art.  301  del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6
maggio  1940, n. 635, soltanto i dati e le informazioni necessari per
effettuare  gli  accertamenti  istruttori  per il rilascio e disporre
degli elementi per motivarne il rifiuto.
  2.  L'acquisizione  dei dati e' effettuata anche nel rispetto delle
modalita'   tecnico-operative   individuate   dal   Ministero   della
giustizia,  ai  sensi  dell'art.  39 del decreto del Presidente della
Repubblica   del   14  novembre  2002,  n.  313,  per  consentire  la
consultazione  diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle
informazioni registrate nel casellario giudiziale.