Art. 8. Accertamenti istruttori 1. Il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e le Questure possono acquisire, anche in via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche di cui all'art. 301 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, soltanto i dati e le informazioni necessari per effettuare gli accertamenti istruttori per il rilascio e disporre degli elementi per motivarne il rifiuto. 2. L'acquisizione dei dati e' effettuata anche nel rispetto delle modalita' tecnico-operative individuate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, per consentire la consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale.