ART. 8 
                         CREDITO SCOLASTICO 
 
1. Premesso che la  nuova  ripartizione  del  punteggio  del  credito
scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si  applica  nel
corrente  anno  2009/2010  soltanto  nei  confronti  degli   studenti
frequentanti il terzultimo anno, per l'esame  di  Stato  2009/2010  i
punteggi del credito scolastico sono attribuiti  ai  candidati  sulla
base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del  22.5.2007,  che  hanno
sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323  (i  punteggi
attribuiti  sulla  base  delle  precedenti  tabelle   devono   essere
ricalcolati dal Consiglio di  classe);  premesso,  altresi',  che  la
valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009
alla  determinazione   dei   crediti   scolastici,   come   precisato
all'articolo 2, il consiglio di classe  (nella  composizione  di  cui
all'art .6, comma 3 D.P.R. n.122/2009), in sede di scrutinio  finale,
ai sensi delle vigenti  disposizioni,  procede  all'attribuzione  del
credito scolastico  ad  ogni  candidato  interno,  sulla  base  della
tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in  calce
alla  medesima.  In  considerazione  dell'incidenza  che   hanno   le
votazioni assegnate  per  le  singole  discipline  sul  punteggio  da
attribuire quale credito  scolastico  e,  di  conseguenza,  sul  voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti  sia  in  corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione. 
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito  della
banda di oscillazione,  tiene  conto  del  complesso  degli  elementi
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998; 
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2,
comma  2,  il  credito  scolastico  per  l'anno  non  frequentato  e'
attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai  sensi  dell'art.
11, comma 5 del DPR n. 323/1998. 
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,  non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito  dal
Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,  in
base ai risultati conseguiti,  a  seconda  dei  casi,  per  idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati  conseguiti
negli esami preliminari,  sostenuti  negli  anni  scolastici  decorsi
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo  le  indicazioni
della Tabella C. Agli alunni  che  frequentano  l'ultima  classe  per
effetto della dichiarazione di ammissione  alla  frequenza  di  detta
classe da parte di commissione di  esame  di  maturita',  il  credito
scolastico e' attribuito dal consiglio  di  classe  nella  misura  di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate. Qualora l'alunno sia  in  possesso  di  idoneita'  o
promozione  alla  classe  quarta,  otterra'   il   relativo   credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe. 
5.   Negli   istituti   professionali,   i   consigli   di    classe,
nell'attribuzione  del  credito  scolastico,  tengono   conto   della
valutazione conseguita dagli alunni nelle attivita' che  si  svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella
nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime. 
6.  L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad   ogni   alunno   va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio  di  classe,  nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare, fermo restando il massimo  di  25  punti  attribuibili,  a
norma del comma 4 dell'art. 11 del  DPR  n.  323/1998,  il  punteggio
complessivo conseguito dall'alunno, quale  risulta  dalla  somma  dei
punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni  precedenti.  Le
deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate,
vanno verbalizzate con  riferimento  alle  situazioni  oggettivamente
rilevanti ed idoneamente documentate. 
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e'
pubblicato all'albo dell'istituto. 
8. Ai candidati esterni  il  credito  scolastico  e'  attribuito  dal
Consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare
di cui all'art. 7, sulla base  della  documentazione  del  curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate come crediti formativi. I crediti  formativi  devono  essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo  di  corso
cui  si  riferisce  l'esame.  Il  Consiglio  di   classe   stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo.  L'attribuzione  del  credito  deve   essere   deliberata,
motivata  e  verbalizzata.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito
scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. 
Si precisa che il punteggio attribuito  nell'ambito  delle  bande  di
oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato  per  due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami  di  maturita'  o  di
Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe,  il
credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe  davanti  al
quale sostengono l‘esame preliminare di cui all'art. 7, nella  misura
di punti 3 per il penultimo  anno  e,  qualora  non  in  possesso  di
promozione o idoneita' alla penultima classe, di  ulteriori  3  punti
per il  terzultimo  anno,  e  per  l'ultima  classe  sulla  base  dei
risultati delle prove preliminari. 
10. Ai candidati esterni,  in  possesso  di  promozione  o  idoneita'
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico  relativo
al penultimo e  al  terzultimo  anno  e'  il  credito  gia'  maturato
(calcolato secondo le tabelle allegate al DM 42/2007)  ovvero  quello
attribuito, per tali anni (calcolato come sopra),  dal  Consiglio  di
classe in base ai risultati  conseguiti,  a  seconda  dei  casi,  per
idoneita', secondo le indicazioni della Tabella B e  per  promozione,
secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base  ai  risultati
conseguiti negli  esami  preliminari  nei  decorsi  anni  scolastici,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per  i  quali  i
candidati non sono in possesso ne' di promozione,  ne'  di  idoneita'
ne' abbiano sostenuto esami preliminari,  il  credito  scolastico  e'
attribuito nella misura di punti 3 per anno. 
11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti  formativi,
la Commissione puo' motivatamente aumentare il punteggio nella misura
di 1 punto, fermo restando il limite  massimo  di  punti  venticinque
(D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4). 
12. L'attribuzione del punteggio di credito  scolastico,  nell'ambito
della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto
previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del  23.7.1998,  dal
competente consiglio di classe, nella composizione di cui all'art. 6,
comma 3 del D.P.R. n. 122/2009. 
I docenti  che  svolgono  l'insegnamento  della  religione  cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di  oscillazione,
del  credito  scolastico  agli  alunni  che  si  avvalgono  di   tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse  con  il  quale
l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto  che  ne  ha  tratto
(art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell' art. 4. comma
1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresi'
degli elementi  conoscitivi  forniti  preventivamente  dal  personale
docente esterno e dagli esperti di  cui  si  avvale  la  scuola,  che
svolgono  attivita'   o   insegnamenti   per   l'ampliamento   e   il
potenziamento  dell'offerta  formativa,  ivi   compresi   i   docenti
incaricati  delle  attivita'   alternative   all'insegnamento   della
religione  cattolica  sull'interesse  manifestato  e   sul   profitto
raggiunto da ciascun alunno. 
Sempre ai fini dell'attribuzione del credito  scolastico  nell'ambito
della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto  anche
dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni  che
hanno  seguito  attivita'  di  studio   individuale,   traendone   un
arricchimento  culturale  o  disciplinare  specifico,  certificato  e
valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla  istituzione
scolastica medesima.  Nel  caso  in  cui  l'alunno  abbia  scelto  di
assentarsi dalla scuola per partecipare ad  iniziative  formative  in
ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita' come crediti
formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49  del
24-2-2000.