ART. 8 CREDITO SCOLASTICO 1. Premesso che la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica nel corrente anno 2009/2010 soltanto nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, per l'esame di Stato 2009/2010 i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323 (i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe); premesso, altresi', che la valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all'articolo 2, il consiglio di classe (nella composizione di cui all'art .6, comma 3 D.P.R. n.122/2009), in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato D.M. n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998; 3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico per l'anno non frequentato e' attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPR n. 323/1998. 4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita' (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturita', il credito scolastico e' attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneita' o promozione alla classe quarta, otterra' il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe. 5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attivita' che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime. 6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, puo' motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e' pubblicato all'albo dell'istituto. 8. Ai candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l‘esame preliminare di cui all'art. 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneita' alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. 10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno e' il credito gia' maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al DM 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal Consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di idoneita' ne' abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico e' attribuito nella misura di punti 3 per anno. 11. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione puo' motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4). 12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, dal competente consiglio di classe, nella composizione di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009). A norma dell' art. 4. comma 1 del D.P.R. n. 122/2009, il consiglio di classe tiene conto altresi' degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attivita' di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita' come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.