Art. 8 
 
 
            Impianti di discarica per rifiuti pericolosi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10  del  presente  decreto,
nelle discariche per  rifiuti  pericolosi  sono  smaltiti  i  rifiuti
pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: 
    a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6; 
    b) contengono PCB come definiti dal decreto 22  maggio  1999,  n.
209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg; 
    c) contengono diossine o furani calcolati secondo  i  fattori  di
equivalenza di cui alla tabella 4  in  concentrazioni  non  superiori
0,01 mg/kg; 
    d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere
inferiore al 25%; 
    e) il TOC non deve essere superiore al 6%; 
    f) per gli inquinanti  organici  persistenti  diversi  da  quelli
indicati alle precedenti lettere b) e c) si  applicano  i  limiti  di
concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e
successive modificazioni, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  7,
paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento; 
  2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1,
lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a carico del
detentore dei rifiuti e del gestore della  discarica,  dall'autorita'
territorialmente  competente  qualora  la  provenienza  del   rifiuto
determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti. 
  3. Le  autorita'  competenti  possono  autorizzare  all'interno  di
discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa  valutazione
del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi di  cui  all'art.  7,  purche'  sia  garantita
all'ingresso al  sito  la  separazione  dei  flussi  di  rifiuti  non
pericolosi da quelli pericolosi. 
 
Tabella 6 
Limiti  di  concentrazione  nell'eluato   per   l'accettabilita'   in
discariche per rifiuti pericolosi 
 

=====================================================================
                 Parametro                 |    L/S=10 1/kg
                                           |        mg/l
=====================================================================
As                                         |2,5
Ba                                         |30
Cd                                         |0,5
Cr totale                                  |7
Cu                                         |10
Hg                                         |0,2
Mo                                         |3
Ni                                         |4
Pb                                         |5
Sb                                         |0,5
Se                                         |0,7
Zn                                         |20
Cloruri                                    |2.500
Fluoruri                                   |50
Solfati                                    |5.000
DOC (*)                                    |100
TDS(**)                                    |10.000
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(*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il
DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti  a  test,  con
una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e  8,0.  I
rifiuti  possono  essere   considerati   conformi   ai   criteri   di
ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il  risultato
della prova non supera 100mg/l. 
(**) E' possibile servirsi dei valori per il  TDS  (solidi  disciolti
totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.