Art. 8 
 
 
                Estensione della tutela assicurativa 
                      per il rischio in itinere 
 
  1. L'assicurazione opera anche in occasione di  trasferimenti,  con
qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in  forma  individuale,
verso e dal luogo di svolgimento delle attivita' di cui  all'art.  3,
comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi  in
conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme  che
regolano il trasferimento. 
  2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia  occorso
in localita' compresa lungo una direttrice di marcia compatibile  con
il percorso necessario per recarsi  presso  il  luogo  deputato  alle
attivita'  oggetto  del  presente  decreto  ed  in  data   e   orario
compatibili con la necessita' di pervenire in tempo utile presso tale
luogo ovvero lungo il percorso e  con  il  tempo  necessario  per  il
rientro presso il luogo di  destinazione  al  termine  dell'attivita'
stessa.