Art. 8 
 
 
                       Grande evento EXPO 2015 
                    e Fondazione La Grande Brera 
 
  1.  Al  fine  di  reintegrare  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
nell'importo originariamente previsto,  per  la  realizzazione  delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento
EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di (( 9.092.408 euro per  il
2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro )) per il 2014
e di 987.450 euro per il 2015. 
  (( 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata  alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano  per  straordinari  interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di  Milano  necessari  anche  in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. )) 
  2. All'articolo 14, comma 2, (( primo periodo )), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo la  parola:  «urgente»,  sono  aggiunte  le
seguenti:  «.  ((  Il  Commissario  straordinario  )),  con   proprio
provvedimento, puo' nominare  uno  o  piu'  delegati  per  specifiche
funzioni.». 
  (( 2-bis. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  delle  opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n.  163,  per  l'espressione  del  parere  sui  progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del  medesimo  comma
5, e' stabilito in trenta giorni non  prorogabili.  A  tale  fine  il
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  anche  convocando  sedute
straordinarie, procede all'esame  dei  progetti  relativi  al  grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso  in  cui  il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici  amministrativi  di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e'  fissato  entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita'  di  cui  al
periodo precedente. )) 
  (( 2-ter. All'articolo 32, comma 17,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111,  le  parole:  «con  provvedimento  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, su  richiesta  degli  interessati,  e
sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta  degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione  tecnica,  sono  individuati  specificamente   i   tratti
stradali oggetto di deroga e,  in  relazione  ad  essi,  le  distanze
minime da osservare». )) 
  3. A seguito dell'ampliamento e della  risistemazione  degli  spazi
espositivi della Pinacoteca  di  Brera  e  del  riallestimento  della
relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nell'anno  2013,  costituisce  la  fondazione  di   diritto   privato
denominata  «Fondazione  La  Grande  Brera»,  con  sede  in   Milano,
finalizzata  al  miglioramento  della  valorizzazione  dell'Istituto,
nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica. 
  4. La Fondazione di cui al comma  3  e'  costituita  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e
del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in  uso
alla  Fondazione,  mediante  assegnazione  al   relativo   fondo   di
dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera,  dell'immobile
che la ospita,  nonche'  degli  eventuali  ulteriori  beni  mobili  e
immobili individuati con apposito decreto  ministeriale.  Lo  statuto
della Fondazione prevede l'esercizio da  parte  del  Ministero  della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita'  della
Fondazione. 
  5. Oltre al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  che
assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla  Fondazione
di cui al  comma  3,  in  qualita'  di  soci  promotori,  secondo  le
modalita' stabilite dallo statuto,  gli  enti  territoriali  nel  cui
ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno  di  contribuire
stabilmente  al  fondo  di  gestione  in  misura  non  inferiore   al
Ministero. Possono  altresi'  diventare  soci,  previo  consenso  del
fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i
quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo
di gestione della Fondazione nella  misura  e  secondo  le  modalita'
stabilite dallo statuto. 
  6.  Il  funzionamento  della  Fondazione  di  cui  al  comma  3  e'
assicurato  mediante  un  apposito  fondo  di  gestione,   alimentato
annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per  un
importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,
a   decorrere   dal   2013,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,  con  specifico
riferimento alle risorse di parte corrente. 
  7. La Fondazione di cui al comma  3  puo'  avvalersi  di  personale
appartenente ai ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'
di soci promotori, sulla base di  protocolli  d'intesa  stipulati  ai
sensi  dell'articolo  23-bis,  commi  7  e  seguenti,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I  protocolli  d'intesa  prevedono
l'integrale rimborso della  spesa  per  il  suddetto  personale  alle
amministrazioni  di  appartenenza.  La  gestione  finanziaria   della
Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 14. Expo Milano 2015 
              1. Per la realizzazione delle opere e  delle  attivita'
          connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano
          2015  in   attuazione   dell'adempimento   degli   obblighi
          internazionali assunti dal Governo italiano  nei  confronti
          del  Bureau  International   des   Expositions   (BIE)   e'
          autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
          45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro  per
          l'anno 2011, 223 milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  564
          milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di  Milano  pro
          tempore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
          Governo   per   l'attivita'   preparatoria   urgente.    Il
          Commissario straordinario, con proprio provvedimento,  puo'
          nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni. Entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il presidente della regione  Lombardia  e
          sentiti i rappresentanti  degli  enti  locali  interessati,
          sono  istituiti  gli  organismi  per  la   gestione   delle
          attivita',   compresa   la   previsione   di   un    tavolo
          istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
          regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
          regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
          ripartizione   e   le   modalita'   di    erogazione    dei
          finanziamenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 127, commi 3 e  5,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici  esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
          stazioni appaltanti che  siano  pubbliche  amministrazioni,
          sempre superiori a  tale  importo,  ove  esse  ne  facciano
          richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a  25
          milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
          esercitate dai comitati  tecnici  amministrativi  presso  i
          servizi  integrati  infrastrutture  e   trasporti   (SIIT).
          Qualora il  lavoro  pubblico  di  importo  inferiore  a  25
          milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
          e complessita', il  direttore  del  settore  infrastrutture
          sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
          al parere del Consiglio superiore. 
              (omissis) 
              5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          il parere entro quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione
          del  progetto.  Decorso  tale  termine,   il   procedimento
          prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
          motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  32,  comma  17,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «17. Con riferimento alle opere di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008,  le  distanze  di  cui  all'art.
          41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
          D.M. 1° aprile 1968,  n.  1404,  nonche'  all'art.  28  del
          D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
          determinati   tratti   ove   particolari   circostanze   lo
          richiedano, su richiesta degli interessati,  e  sentita  la
          societa'  ANAS  Spa,  con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  nel  quale,  in  esito  ad
          apposita    valutazione    tecnica,    sono     individuati
          specificamente i tratti stradali oggetto di  deroga  e,  in
          relazione ad essi, le distanze minime da osservare.». 
              - Il testo del decreto ministeriale 27  novembre  2001,
          n. 491: Regolamento  recante  disposizioni  concernenti  la
          costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte  del
          Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a  norma
          dell'art. 10 del decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.
          368,  e  successive  modificazioni,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2002, n. 95. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75: 
              «1. In attuazione dell'art.  9  della  Costituzione,  a
          decorrere dall'anno 2011: 
              (omissis) 
              b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di  bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali;». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  23-bis,  commi  7  e
          seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              «7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra  le
          parti, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
              9.  Le  disposizioni  del  presente  art.  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              10. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          individuati   i   soggetti   privati   e   gli    organismi
          internazionali di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».