Art. 8 Grandi progetti 1. Per gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni, il proponente richiede al Ministero dello sviluppo economico l'attivazione della procedura di valutazione, ai fini dell'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, presentando il progetto di intervento. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della regione territorialmente interessata e previa istruttoria tecnico-economica predisposta dal GSE, con il supporto di ENEA ed RSE, definisce con specifico atto entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto le modalita' di accesso al meccanismo, le modalita' di misurazione dei risparmi prodotti e di quantificazione dei certificati, tenendo conto della vita tecnica dell'intervento. 3. In funzione del grado di innovazione tecnologica del progetto e dell'impatto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, valutati da ENEA o RSE, con l'atto di cui al comma 2 possono essere attribuite al progetto delle premialita', in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, fino al 30% del valore; tale percentuale e' progressivamente aumentabile, limitatamente ad interventi realizzati in aree metropolitane, fino al 40% per progetti che generano risparmi di energia compresi tra 35.000 e 70.000 tep annui, e fino al 50% per progetti che generano risparmi di energia superiori ai 70.000 tep annui. Per agevolare la realizzazione dell'investimento, e' riconosciuta altresi' al proponente la facolta' di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l'intera vita utile dell'intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto; l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' operative di tale previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato. 4. L'atto di cui al comma 2, insieme alla documentazione tecnico-amministrativa relativa all'istruttoria, e' reso pubblico per ciascun progetto approvato, insieme all'evidenza dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. 5. I grandi progetti sono sottoposti a controlli ex-post per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa e del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati. 6. In base al numero, alla dimensione dei progetti ammessi e alla luce dell'adeguamento delle linee guida di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni, procede ad una rideterminazione degli obiettivi e degli obblighi di cui all'art. 4, al fine di evitare squilibri di mercato.