Art. 8 Modalita' di consegna della Carta Acquisti) 1. Il Soggetto Attuatore, ricevuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), punto i), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, verifica la compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e l'Anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5. 2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte acquisti ai titolari. Le Carte sono rilasciate con disponibilita' finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosita' del Nucleo Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle Carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari. 3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta Acquisti e all'eventuale disattivazione della Carta nel caso di non conformita' ai requisiti. 4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i Comuni comunicano i provvedimenti di sospensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 6 e all'art. 7, comma 3. La sospensione e' efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.