Art. 8 
 
 
Conservazione delle chiavi e dei dati per la  creazione  della  firma
                 elettronica qualificata o digitale 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e  4,  e'  vietata  la
duplicazione  della  chiave  privata  e  dei   dispositivi   che   la
contengono. 
  2. Per fini particolari di sicurezza, e' consentito che  le  chiavi
di  certificazione  vengano  esportate,  purche'  cio'  avvenga   con
modalita'  tali  da  non  ridurre  il  livello  di  sicurezza  e   di
riservatezza delle chiavi stesse. 
  3. Per la firma remota, e' consentita l'esportazione  sicura  delle
chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) presenti su HSM
al di fuori del dispositivo  stesso,  esclusivamente  per  motivi  di
ripristino in caso di guasto o di aggiornamento  del  dispositivo  in
uso, purche' protette con algoritmi crittografici  ritenuti  adeguati
ai fini della certificazione e purche' le operazioni di  esportazione
e importazione delle chiavi siano effettuate  mediante  funzionalita'
di sicurezza  certificate  implementate  dai  dispositivi  sicuri  di
firma.  La  conservazione  delle  chiavi  esportate   deve   avvenire
nell'ambiente operativo del dispositivo sicuro di firma, sottoposta a
opportune misure di  sicurezza  di  tipo  fisico  e  procedurale  che
debbono essere  descritte,  in  forma  di  obiettivi  o  ipotesi  per
l'ambiente, nel relativo traguardo di sicurezza. 
  4. Per la firma remota, e' consentita la replicazione in  sicurezza
delle chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a)  presenti
su  HSM,  al  fine  di  realizzare   una   configurazione   ad   alta
affidabilita' del dispositivo sicuro di firma, a condizione che  tale
configurazione rientri tra  quelle  sottoposte  a  certificazione  ai
sensi degli articoli 12  o  13.  L'operazione  di  replicazione  deve
prevedere la protezione  delle  chiavi  con  algoritmi  crittografici
ritenuti adeguati ai fini della certificazione ed  essere  effettuata
mediante funzionalita'  di  sicurezza  certificate  implementate  dal
dispositivo sicuro di  firma.  Le  chiavi  replicate  debbono  essere
conservate all'interno  di  dispositivi  certificati  con  le  stesse
caratteristiche  di   sicurezza   e   controllati   dal   dispositivo
certificato di origine, collocati nello stesso ambiente  operativo  o
in altro ambiente con equivalente livello di sicurezza. Solo uno  dei
dispositivi fisici in questa configurazione deve essere abilitato  ad
effettuare le operazioni di firma. 
  5. Il titolare della coppia di chiavi: 
  a) assicura la custodia del dispositivo sicuro per  la  generazione
della firma in suo possesso e adotta le misure di  sicurezza  fornite
dal certificatore al fine di adempiere agli obblighi di cui  all'art.
32, comma 1, del Codice; 
  b) conserva le informazioni di abilitazione  all'uso  della  chiave
privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave e segue le
indicazioni fornite dal certificatore; 
  c) richiede immediatamente la revoca  dei  certificati  qualificati
relativi  alle  chiavi  contenute  in  dispositivi  sicuri   per   la
generazione  della  firma  elettronica  qualificata  o  della   firma
digitale inutilizzabili o di cui  abbia  perduto  il  possesso  o  il
controllo esclusivo; 
  d) salvo quanto  previsto  dai  commi  3  e  4,  mantiene  in  modo
esclusivo la conoscenza o la disponibilita' di almeno  uno  dei  dati
per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale; 
  e) richiede immediatamente la revoca  dei  certificati  qualificati
relativi  alle  chiavi  contenute  in  dispositivi  sicuri   per   la
generazione  della  firma  elettronica  qualificata  o  della   firma
digitale qualora abbia il ragionevole dubbio che essi possano  essere
usati da altri.