Art. 8 
 
Differimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
  previsione ed altre disposizioni in materia  di  adempimenti  degli
  enti locali 
 
  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di  cui  al))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' ((differito)) al  30
settembre  2013,  dall'articolo  10,  comma  4-quater,  lettera   b),
((numero)) 1), del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente
differito al 30 novembre 2013. ((Le disposizioni di cui  al  presente
comma si applicano anche agli enti in dissesto.)) 
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,
nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano
efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito
istituzionale di ciascun comune((,  che  deve  avvenire  entro  il  9
dicembre  2013  e   deve   recare   l'indicazione   della   data   di
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto  termine,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)). 
  3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della  relazione
di inizio mandato degli enti locali, il  cui  mandato  consiliare  ha
avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30
novembre 2013, in deroga al termine di  cui  all'articolo  4-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  151  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) : 
              "Art. 151. (Principi in materia di contabilita' ) -  1.
          Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
          di previsione per l'anno successivo, osservando i  principi
          di  unita',  annualita',   universalita'   ed   integrita',
          veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
          puo'   essere   differito   con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, d'intesa con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
          motivate esigenze. 
              2.  Il  bilancio  e'   corredato   di   una   relazione
          previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
          durata pari a quello della regione di appartenenza e  degli
          allegati previsti dall'articolo 172 o  da  altre  norme  di
          legge. 
              3. I  documenti  di  bilancio  devono  comunque  essere
          redatti in modo da consentirne la  lettura  per  programmi,
          servizi ed interventi. 
              4. I provvedimenti dei  responsabili  dei  servizi  che
          comportano impegni di spesa sono trasmessi al  responsabile
          del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
          del visto di regolarita' contabile attestante la  copertura
          finanziaria. 
              5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
          contabilita'  economica   e   dimostrati   nel   rendiconto
          comprendente  il  conto  del  bilancio  e  il   conto   del
          patrimonio. 
              6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa
          della  giunta  che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia
          dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
          rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
              7. Il rendiconto e' deliberato  dall'organo  consiliare
          entro il 30 aprile dell'anno successivo.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4-quater,
          del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
              "Art. 10. (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e disposizioni in materia  di  versamento  di
          tributi locali). 
              1 -4-ter (Omissis). 
              4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le
          seguenti parole:  ";  tale  riserva  non  si  applica  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D  posseduti  dai  comuni  e  che  insistono  sul
          rispettivo territorio. Per l'accertamento, la  riscossione,
          i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso  si
          applicano le disposizioni vigenti  in  materia  di  imposta
          municipale  propria.  Le  attivita'   di   accertamento   e
          riscossione  relative  agli  immobili  ad  uso   produttivo
          classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai  comuni
          ai  quali  spettano  le  maggiori  somme  derivanti   dallo
          svolgimento delle suddette attivita' a titolo  di  imposta,
          interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica  altresi'
          ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei  comuni
          classificati  montani  o  parzialmente   montani   di   cui
          all'elenco dei comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
          nazionale  di  statistica   (ISTAT),   assoggettati   dalle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  all'imposta
          municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma  8,  del
          decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  successive
          modificazioni"; 
              b) al comma 381: 
              1) le parole: "30 giugno 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "30 settembre 2013"; 
              2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ove  il
          bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
          per l'anno 2013 e' facoltativa  l'adozione  della  delibera
          consiliare di cui all'articolo 193,  comma  2,  del  citato
          testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del
          2000."". 
              - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n.
          201 del 2011, e' riportato nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  4-bis  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  149  (Meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
              "Art. 4-bis. (Relazione di inizio mandato provinciale e
          comunale) - 1. Al fine di garantire il coordinamento  della
          finanza  pubblica,  il  rispetto  dell'unita'  economica  e
          giuridica della Repubblica e il  principio  di  trasparenza
          delle decisioni di entrata e di  spesa,  le  province  e  i
          comuni sono tenuti  a  redigere  una  relazione  di  inizio
          mandato, volta a verificare  la  situazione  finanziaria  e
          patrimoniale e la misura  dell'indebitamento  dei  medesimi
          enti. 
              2. La relazione  di  inizio  mandato,  predisposta  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  o  dal  segretario
          generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia  o
          dal sindaco entro il  novantesimo  giorno  dall'inizio  del
          mandato.  Sulla  base  delle  risultanze  della   relazione
          medesima, il presidente della provincia  o  il  sindaco  in
          carica, ove ne sussistano i presupposti, possono  ricorrere
          alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.".