Art. 8 
 
     Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 
 
  1.  In  occasione  degli  interventi  di  controllo  ed   eventuale
manutenzione  di  cui  all'articolo  7   su   impianti   termici   di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale  maggiore
di 10 kW e  sugli  impianti  di  climatizzazione  estiva  di  potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica riguardante: 
    a) il sottosistema di generazione come definito  nell'Allegato  A
del decreto legislativo; 
    b) la verifica della presenza e della funzionalita'  dei  sistemi
di  regolazione  della  temperatura  centrale  e  locale  nei  locali
climatizzati; 
    c) la verifica della presenza e della funzionalita'  dei  sistemi
di trattamento dell'acqua, dove previsti. 
  2. Le operazioni di cui  al  comma  1  sono  effettuate  secondo  i
rispettivi rapporti  di  controllo  di  efficienza  energetica,  come
individuati all'Allegato A del presente decreto. 
  3. I controlli di efficienza energetica di  cui  ai  commi  1  e  2
devono essere inoltre realizzati: 
    a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a  cura
dell'installatore; 
    b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema  di
generazione, come per esempio il generatore di calore; 
    c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,
ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. 
  4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro  i  termini
previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma
3. 
  5. Al  termine  delle  operazioni  di  controllo,  l'operatore  che
effettua  il  controllo  provvede  a  redigere  e  sottoscrivere  uno
specifico  Rapporto  di  controllo  di  efficienza  energetica,  come
indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto
e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che  lo  conserva  e  lo
allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7;  una  copia  e'
trasmessa a cura del manutentore o terzo  responsabile  all'indirizzo
indicato  dalla  Regione  o   Provincia   autonoma   competente   per
territorio, con la  cadenza  indicata  all'Allegato  A  del  presente
decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del  catasto,
la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita
prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni
di  cui  all'articolo  11  in  caso  di  non  ottemperanza  da  parte
dell'operatore che effettua il controllo. 
  6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei  controlli,
misurato alla massima potenza  termica  effettiva  del  focolare  del
generatore di calore nelle condizioni di  normale  funzionamento,  in
conformita' alle norme tecniche UNI in  vigore,  deve  risultare  non
inferiore ai valori limite riportati  nell'Allegato  B  del  presente
decreto. 
  7. I generatori di calore per i quali,  durante  le  operazioni  di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di  combustione  inferiori
ai  limiti  fissati  nell'Allegato  B  del  presente   decreto,   non
riconducibili a tali  valori  mediante  operazioni  di  manutenzione,
devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data
del controllo. Ove il  responsabile  si  avvalga  della  facolta'  di
richiedere,   a   sue   spese,   un'ulteriore   verifica   da   parte
dell'autorita' competente ai sensi  dell'articolo  9,  tale  scadenza
viene sospesa fino all'ottenimento  delle  definitive  risultanze  di
tale verifica. 
  8. I generatori di calore per i quali,  durante  le  operazioni  di
controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a
quelli fissati nell'Allegato B del  presente  decreto  sono  comunque
esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di  cui  all'articolo
4, comma 6, lettera e). 
  9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per  le  quali  nel
corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che  i  valori
dei  parametri  che  caratterizzano  l'efficienza  energetica   siano
inferiori del 15 per cento rispetto a  quelli  misurati  in  fase  di
collaudo o primo  avviamento  riportati  sul  libretto  di  impianto,
devono essere riportate alla situazione iniziale, con una  tolleranza
del 5 per cento. Qualora i valori misurati  in  fase  di  collaudo  o
primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento  ai  valori
di targa. 
  10. Le unita' cogenerative per le quali nel corso delle  operazioni
di controllo sia stato  rilevato  che  i  valori  dei  parametri  che
caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze
definite dal fabbricante  devono  essere  riportate  alla  situazione
iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.