Art. 8 
 
Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia  di
  tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU. 
 
  1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
  «14-bis. L'imposta di  cui  al  comma  11  si  applica  anche  agli
aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale
tenuto dall'ENAC,  la  cui  permanenza  nel  territorio  italiano  si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei  mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal  mese  in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale  limite,  se  la
sosta nel territorio italiano si protrae  per  un  periodo  inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli  importi  stabiliti
nel comma  11  per  ciascun  mese  fino  a  quello  di  partenza  dal
territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta  prima  che
il velivolo rientri nel territorio estero. Sono  esenti  dall'imposta
gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 14». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 16 del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 16 (Disposizioni per la  tassazione  di  auto  di
          lusso, imbarcazioni ed aerei). 
              In vigore dal 22 giugno 2013 
              1. Al comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e'  inserito  il
          seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale  erariale
          della tassa automobilistica di  cui  al  primo  periodo  e'
          fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del
          veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.». 
              2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono
          soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure  di
          seguito indicate: 
              a) ; 
              b) ; 
              c) euro 870 per le unita' con  scafo  di  lunghezza  da
          14,01 a 17 metri; 
              d) euro 1.300 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          17,01 a 20 metri; 
              e) euro 4.400 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          20,01 a 24 metri; 
              f) euro 7.800 per le unita' con scafo di  lunghezza  da
          24,01 a 34 metri; 
              g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza  da
          34,01 a 44 metri; 
              h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza  da
          44,01 a 54 metri; 
              i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza  da
          54,01 a 64 metri; 
              l) euro 25.000 per le unita'  con  scafo  di  lunghezza
          superiore a 64 metri. 
              3. La tassa e' ridotta alla meta'  per  le  unita'  con
          scafo  di   lunghezza   fino   a   12   metri,   utilizzate
          esclusivamente  dai  proprietari  residenti,  come   propri
          ordinari mezzi di locomozione,  nei  comuni  ubicati  nelle
          isole minori e nella Laguna  di  Venezia,  nonche'  per  le
          unita' di cui al comma 2 a vela con  motore  ausiliario  il
          cui rapporto fra superficie velica  e  potenza  del  motore
          espresso in Kw non sia inferiore a 0.5. 
              4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta'  o
          in uso allo Stato  e  ad  altri  enti  pubblici,  a  quelle
          obbligatorie  di  salvataggio,  ai  battelli  di  servizio,
          purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
          al cui servizio sono  posti,  e  alle  unita'  in  uso  dei
          soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104,  affetti  da  patologie  che   richiedono   l'utilizzo
          permanente delle medesime. 
              5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita'
          da diporto possedute ed utilizzate da enti ed  associazioni
          di  volontariato  esclusivamente  ai  fini  di   assistenza
          sanitaria e pronto soccorso. 
              5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per  le
          unita' nuove con targa di  prova,  nella  disponibilita'  a
          qualsiasi titolo del cantiere  costruttore,  manutentore  o
          del distributore, ovvero  per  quelle  usate  ritirate  dai
          medesimi cantieri o distributori con mandato di  vendita  e
          in attesa del  perfezionamento  dell'atto,  ovvero  per  le
          unita' che siano  rinvenienti  da  contratti  di  locazione
          finanziaria  risolti  per  inadempienza  dell'utilizzatore.
          Allo scopo di sviluppare la nautica da  diporto,  la  tassa
          non si applica alle unita' di cui ai commi 2  e  3  per  il
          primo anno dalla prima immatricolazione. 
              6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata  secondo  le  norme
          armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei  natanti
          e delle imbarcazioni da diporto. 
              7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
          2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
          di  riservato  dominio  o  gli  utilizzatori  a  titolo  di
          locazione anche finanziaria per  la  durata  della  stessa,
          residenti nel territorio dello Stato,  nonche'  le  stabili
          organizzazioni in Italia dei soggetti  non  residenti,  che
          posseggano, o ai quali  sia  attribuibile  il  possesso  di
          unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti  non
          residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che
          posseggano unita' da diporto, sempre che il  loro  possesso
          non  sia  attribuibile  a  soggetti  residenti  in  Italia,
          nonche'  alle  unita'  bene  strumentale  di   aziende   di
          locazione  e  noleggio.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i
          termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati
          identificativi dell'unita' da diporto e delle  informazioni
          necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono
          eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a  carico
          del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui  al
          comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 
              8. 
              9. Le Capitanerie di  porto,  le  forze  preposte  alla
          tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le
          altre forze preposte alla pubblica sicurezza  o  gli  altri
          organi di polizia giudiziaria  e  tributaria  vigilano  sul
          corretto  assolvimento  degli  obblighi   derivanti   dalle
          disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
          ed  elevano,  in  caso  di  violazione,  apposito  processo
          verbale di constatazione  che  trasmettono  alla  direzione
          provinciale  dell'Agenzia  delle  entrate  competente   per
          territorio, in relazione al luogo della  commissione  della
          violazione,   per   l'accertamento   della   stessa.    Per
          l'accertamento,  la  riscossione  e   il   contenzioso   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  imposte   sui
          redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si  applicano  le
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472,  esclusa  la  definizione  ivi  prevista.  Le
          violazioni possono essere definite  entro  sessanta  giorni
          dalla elevazione  del  processo  verbale  di  constatazione
          mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione  minima
          ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
          l'imposta  di  cui  al   comma   2   sono   devolute   alla
          giurisdizione delle commissioni  tributarie  ai  sensi  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
              10.  Per  l'omesso,  ritardato  o  parziale  versamento
          dell'imposta di cui al comma  2  si  applica  una  sanzione
          amministrativa  tributaria  dal  200  al  300   per   cento
          dell'importo non versato,  oltre  all'importo  della  tassa
          dovuta. 
              10-bis. E' istituita l'imposta erariale  sui  voli  dei
          passeggeri di aerotaxi. L'imposta e'  applicata  anche  sui
          voli taxi effettuati tramite  elicottero.  L'imposta  e'  a
          carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta,
          dovuta  per  ciascun  passeggero  e  all'effettuazione   di
          ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: 
              a) euro 10 in caso di  tragitto  non  superiore  a  100
          chilometri; 
              b) euro  100  in  caso  di  tragitto  superiore  a  100
          chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; 
              c) euro 200 in  caso  di  tragitto  superiore  a  1.500
          chilometri. 
              11. E' istituita l'imposta  erariale  sugli  aeromobili
          privati, di cui all'art. 744 del codice della  navigazione,
          immatricolati nel  Registro  aeronautico  nazionale  tenuto
          dall'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC),  nelle
          seguenti misure annuali: 
              a) aeroplani con peso massimo al decollo: 
              1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 
              2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 
              3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 
              4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 
              5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 
              6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 
              7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg; 
              b)  elicotteri:  l'imposta  dovuta  e'  pari  a  quella
          stabilita  per  gli  aeroplani   di   corrispondente   peso
          maggiorata del 50 per cento; 
              c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450. 
              12. L'imposta e' dovuta da  chi  risulta  dai  pubblici
          registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di
          locazione finanziaria dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta
          all'atto della richiesta  di  rilascio  o  di  rinnovo  del
          certificato  di  revisione   della   aeronavigabilita'   in
          relazione all'intero periodo di validita'  del  certificato
          stesso. Nel caso in  cui  il  certificato  abbia  validita'
          inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
          dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun
          mese di validita'. 
              13. Per gli aeromobili  con  certificato  di  revisione
          della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'imposta   e'
          versata, entro novanta giorni da tale data, in misura  pari
          a un dodicesimo degli importi stabiliti nel  comma  11  per
          ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino  al
          mese in cui scade la validita'  del  predetto  certificato.
          Entro  lo  stesso  termine  deve  essere  pagata  l'imposta
          relativa agli aeromobili per  i  quali  il  rilascio  o  il
          rinnovo    del    certificato    di     revisione     della
          aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la  data
          di entrata in vigore del presente decreto ed il 31  gennaio
          2012. 
              14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai
          commi da 11 a 13: 
              a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
              b) gli aeromobili di  proprieta'  o  in  esercenza  dei
          licenziatari dei servizi di linea e non di  linea,  nonche'
          del lavoro aereo, di cui alla parte seconda,  libro  primo,
          titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione; 
              c) gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza  delle
          organizzazioni  registrate   (OR)   o   delle   scuole   di
          addestramento (FTO) e dei centri di  addestramento  per  le
          abilitazioni (TRTO); 
              d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero
          club d'Italia, agli Aero  club  locali  e  all'Associazione
          nazionale paracadutisti d'Italia; 
              e) gli aeromobili immatricolati a nome dei  costruttori
          e in attesa di vendita; 
              f)    gli    aeromobili    esclusivamente     destinati
          all'elisoccorso o all'aviosoccorso; 
              g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che
          sono stati immatricolati per la  prima  volta  in  registri
          nazionali o esteri, civili o militari,  da  oltre  quaranta
          anni; 
              h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; 
              i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo  di
          cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106. 
              14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si  applica  anche
          agli aeromobili non immatricolati nel Registro  aeronautico
          nazionale tenuto dall'ENAC la cui permanenza nel territorio
          italiano si protragga per una durata anche non continuativa
          superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e'
          dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei  mesi  e'
          superato. Superato tale limite se la sosta  nel  territorio
          italiano si protrae  per  un  periodo  inferiore  all'anno,
          l'imposta e' pari ad un dodicesimo degli importi  stabiliti
          nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal
          territorio dello Stato. L'imposta deve  essere  corrisposta
          prima che il velivolo rientri nel territorio  estero.  Sono
          esenti dall'imposta gli aeromobili  di  Stati  esteri,  ivi
          compresi quelli militari, oltre quelli indicati  nel  comma
          14. 
              15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          previsti  modalita'   e   termini   di   attuazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 
              15-bis. In caso di  omesso  o  insufficiente  pagamento
          delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si  applicano  le
          disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              15-bis.1. Il  Corpo  della  guardia  di  finanza  e  le
          autorita' aeroportuali vigilano sul  corretto  assolvimento
          degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
          da 10-bis a 15-bis. 
              15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
          cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
          veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento  e
          non e'  piu'  dovuta  decorsi  venti  anni  dalla  data  di
          costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo
          cinque, dieci e quindici anni  dalla  data  di  costruzione
          dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del  30  e
          del 45 per cento.  I  predetti  periodi  decorrono  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo a quello di  costruzione.  Con
          decreto   del   direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata  l'aliquota
          di accisa del tabacco da fumo in misura tale da  conseguire
          un maggior gettito pari all'onere  derivante  dal  presente
          comma.".