Art. 8 
 
 
               Proroga di termini in materia di lavoro 
                         e politiche sociali 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite  dalle
seguenti:  «entro  nove  mesi»;  b)  al  comma  2-ter,   le   parole:
«novantesimo  giorno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «duecento
settantesimo giorno». 
  2.  L'intervento  di  cui  al  comma  16   dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima  misura  per  l'anno  2014.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  (( 2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 42, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  della  disciplina  dei
fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo  articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di  cui  all'articolo
6,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
e'  differito  al  30  giugno  2014  o  alla  data   di   definizione
dell'adeguamento di cui all'articolo 3,  comma  42,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, se anteriore. )) 
    (( 2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo  periodo,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le
parole: «Per l'anno 2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  gli
anni 2013 e 2014». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   21   del   decreto
          legislativo  26   marzo   2001,   n.   151   e   successive
          modificazioni (Testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia di tutela e sostegno della  maternita'  e  della
          paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo  2000,
          n. 53), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21. Documentazione (legge 30  dicembre  1971,  n.
          1204, articoli 4, comma 5, e 28) 
              1. Prima dell'inizio del periodo di divieto  di  lavoro
          di cui all'art.  16,  lettera  a),  le  lavoratrici  devono
          consegnare al datore di  lavoro  e  all'istituto  erogatore
          dell'indennita'  di  maternita'   il   certificato   medico
          indicante la data presunta del parto. La data indicata  nel
          certificato  fa  stato,  nonostante  qualsiasi  errore   di
          previsione. 
              1-bis. A  decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma
          2-ter, il certificato medico  di  gravidanza  indicante  la
          data presunta del parto deve  essere  inviato  all'Istituto
          nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  esclusivamente
          per via telematica direttamente  dal  medico  del  Servizio
          sanitario nazionale o con esso  convenzionato,  secondo  le
          modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro nove mesi  dalla  data
          di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,
          utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni
          di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26
          febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
          2010, n. 65. 
              2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro  trenta
          giorni, il certificato di nascita  del  figlio,  ovvero  la
          dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  dell'art.  46   del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
              2-bis. La  trasmissione  all'INPS  del  certificato  di
          parto o del certificato di interruzione di gravidanza  deve
          essere effettuata esclusivamente per via  telematica  dalla
          competente   struttura   sanitaria   pubblica   o   privata
          convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,  secondo
          le modalita'  e  utilizzando  i  servizi  definiti  con  il
          decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
              2-ter. Le modalita' di comunicazione di  cui  ai  commi
          1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento
          settantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis. 
              2-quater. Fino alla scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per  la  lavoratrice
          di consegnare all'INPS il certificato medico di  gravidanza
          indicante la data presunta del parto, a sensi del comma  1,
          nonche' la dichiarazione sostitutiva attestante la data del
          parto, ai sensi dell'art. 46 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, e successive modificazioni.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 16  dell'art.  19
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure  urgenti
          per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
          per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
          nazionale) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art. 19. Potenziamento ed estensione  degli  strumenti
          di tutela del reddito in caso di sospensione dal  lavoro  o
          di disoccupazione, nonche' disciplina  per  la  concessione
          degli ammortizzatori in deroga 
              1-15. (Omissis). 
              16. Per l'anno 2009, il  Ministero  del  lavoro,  della
          salute e delle  politiche  sociali  assegna  alla  societa'
          Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo  agli
          oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.  A
          tale  onere  si   provvede   a   carico   del   Fondo   per
          l'occupazione. 
              17 - 18-quater. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  18
          del citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              «Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2 - 4-octies.(Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge  28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
              1. All'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo
          il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
              «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
          in materia di  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e i relativi obblighi  contributivi  sono  estesi
          alle seguenti imprese: 
              a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu'  di
          cinquanta dipendenti; 
              b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
          turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
              c)  imprese  di  vigilanza   con   piu'   di   quindici
          dipendenti; 
              d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero
          di dipendenti; 
              e) imprese del sistema aeroportuale a  prescindere  dal
          numero di dipendenti». 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e  5,  della  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'art.
          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del
          1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo  pari  a  un
          ventiseiesimo   del   trattamento   massimo   mensile    di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              3. Alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e
          5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
          modificazioni,   e    alle    societa'    derivate    dalla
          trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'art.
          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del
          1994, nonche' ai relativi lavoratori, e'  esteso  l'obbligo
          contributivo di cui all'art.  9  della  legge  29  dicembre
          1990, n. 407. 
              4. Al fine di assicurare la definizione,  entro  l'anno
          2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme  di
          sostegno  per  i  lavoratori  dei  diversi   comparti,   le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          aventi ad oggetto la costituzione di fondi di  solidarieta'
          bilaterali per i settori non  coperti  dalla  normativa  in
          materia di integrazione  salariale,  con  la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa   per   cause   previste   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale ordinaria  o
          straordinaria. Decorso inutilmente il  termine  di  cui  al
          periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di
          sostegno   ai   lavoratori   interessati   dalla   presente
          disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014  si  provvede
          mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale
          di cui ai commi 19 e seguenti. 
              5.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, si  provvede  all'istituzione  presso  l'INPS  dei
          fondi cui al comma 4. 
              6. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  4  e  5
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del comitato amministratore di cui  al
          comma 35. 
              7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla  base
          degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
          comma 4, con riferimento  al  settore  di  attivita',  alla
          natura giuridica dei datori di lavoro  ed  alla  classe  di
          ampiezza   dei   datori   di   lavoro.    Il    superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  si  verifica   mensilmente   con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              8. I fondi di cui al comma  4  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              10. L'istituzione dei  fondi  di  cui  al  comma  4  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  non   coperti   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale in relazione
          alle imprese  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
          dipendenti.  Le   prestazioni   e   i   relativi   obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
              a) assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa
          rispetto a prestazioni connesse alla perdita del  posto  di
          lavoro o a trattamenti di integrazione  salariale  previsti
          dalla normativa vigente; 
              b) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
              c) contribuire al finanziamento di programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
          al comma  4  possono  essere  istituiti,  con  le  medesime
          modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
          classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali. Per  le  imprese  nei  confronti
          delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e  seguenti
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, in materia di indennita' di  mobilita',  gli
          accordi e contratti collettivi con le modalita' di  cui  al
          comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              13. Gli accordi ed  i  contratti  di  cui  al  comma  4
          possono prevedere che nel fondo di cui  al  medesimo  comma
          confluisca  anche  l'eventuale   fondo   interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'art. 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'art. 25, quarto comma, della legge 21  dicembre  1978,
          n. 845, e  successive  modificazioni,  con  riferimento  ai
          datori di lavoro cui si applica il fondo e  le  prestazioni
          derivanti dall'attuazione del primo  periodo  del  presente
          comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
              14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
          13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai  commi
          22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma  4
          nei quali siano operanti, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, consolidati sistemi di  bilateralita'
          e in considerazione delle peculiari esigenze  dei  predetti
          settori, quale quello dell'artigianato,  le  organizzazioni
          sindacali e  imprenditoriali  di  cui  al  citato  comma  4
          possono adeguare  le  fonti  normative  ed  istitutive  dei
          rispettivi    fondi    bilaterali    ovvero    dei    fondi
          interprofessionali, di cui  all'art.  118  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai  commi
          da 4 a  13,  prevedendo  misure  intese  ad  assicurare  ai
          lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
          lavoro, in caso di riduzione o  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa, correlate alle caratteristiche delle  attivita'
          produttive  interessate.  Ove  a  seguito  della   predetta
          trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
          parte, di un fondo interprofessionale  in  un  unico  fondo
          bilaterale  rimangono  fermi  gli   obblighi   contributivi
          previsti dal predetto art. 118 e le  risorse  derivanti  da
          tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative. 
              15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
              a) un'aliquota complessiva di  contribuzione  ordinaria
          di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
              b)  le  tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale; 
              c)    l'adeguamento    dell'aliquota    in     funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo medesimo; 
              d)  la  possibilita'  di  far  confluire  al  fondo  di
          solidarieta'  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; 
              e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
              16. In considerazione delle  finalita'  perseguite  dai
          fondi di  cui  al  comma  14,  volti  a  realizzare  ovvero
          integrare il sistema, in chiave universalistica, di  tutela
          del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso  di
          sua cessazione, con decreto, di natura  non  regolamentare,
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le parti sociali istitutive  dei  rispettivi  fondi
          bilaterali,  sono  dettate  disposizioni  per  determinare:
          requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti
          preposti  alla  gestione  dei  fondi  medesimi;  criteri  e
          requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
          rafforzare la funzione di  controllo  sulla  loro  corretta
          gestione   e   di   monitoraggio    sull'andamento    delle
          prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
          e parametri omogenei. 
              17. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014 e 2015 l'indennita' di cui all'art. 2, comma 1,  della
          presente legge e' riconosciuta ai  lavoratori  sospesi  per
          crisi aziendali o occupazionali che siano in  possesso  dei
          requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, e subordinatamente
          ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20
          per  cento  dell'indennita'  stessa  a  carico  dei   fondi
          bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di
          solidarieta' di cui al comma 4 del  presente  articolo.  La
          durata massima del trattamento non  puo'  superare  novanta
          giornate da computare in un biennio mobile. Il  trattamento
          e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015;
          al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  24,
          comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              18. Le disposizioni di cui  al  comma  17  non  trovano
          applicazione nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da
          aziende  destinatarie  di   trattamenti   di   integrazione
          salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a  tempo
          indeterminato  con  previsione  di  sospensioni  lavorative
          programmate e di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
          verticale. 
              19. Per i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e
          classi  dimensionali   comunque   superiori   ai   quindici
          dipendenti, non  coperti  dalla  normativa  in  materia  di
          integrazione salariale, per i quali  non  siano  stipulati,
          accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui
          al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  un  fondo  di  solidarieta'
          residuale,  cui  contribuiscono  i  datori  di  lavoro  dei
          settori identificati. 
              19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano
          in relazione a settori, tipologie di  datori  di  lavoro  e
          classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al  comma
          19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo  i  datori  di
          lavoro del relativo settore non  sono  piu'  soggetti  alla
          disciplina del fondo residuale, ferma restando la  gestione
          a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I  contributi
          eventualmente gia' versati o  dovuti  in  base  al  decreto
          istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al  fondo
          residuale. Il Comitato  amministratore,  sulla  base  delle
          stime  effettuate  dalla  tecnostruttura  dell'INPS,   puo'
          proporre il mantenimento, in capo ai datori di  lavoro  del
          relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del
          presente articolo. 
              19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino
          in corso procedure finalizzate alla costituzione  di  fondi
          di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo  di
          contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui  al
          comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, fino al completamento  delle
          medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014  e
          con riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute
          le  relative  prestazioni  previste.  In  caso  di  mancata
          costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro  il
          31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche  in
          relazione alle mensilita' di sospensione. 
              20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
          contributi dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dei
          settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22,  23,
          24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31,  per
          una  durata  non  inferiore   a   un   ottavo   delle   ore
          complessivamente lavorabili  da  computare  in  un  biennio
          mobile,  in  relazione  alle   causali   di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa  in  materia  di  cassa   integrazione   guadagni
          ordinaria e straordinaria. 
              20-bis.   Allo   scopo   di   assicurare    l'immediata
          operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme  restando
          eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30
          del presente articolo, in fase di prima  applicazione,  dal
          1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del  fondo  e'
          fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la  possibilita'
          di fissare eventuali addizionali contributive a carico  dei
          datori  di  lavoro  connesse  all'utilizzo  degli  istituti
          previsti. 
              21. Alla gestione del fondo di  solidarieta'  residuale
          provvede un comitato amministratore, avente  i  compiti  di
          cui al comma 35  e  composto  da  esperti  designati  dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale, nonche' da  due  funzionari,  con  qualifica  di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  La
          partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
          alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
              22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  determinano
          le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
          datori   di   lavoro    e    lavoratori    nella    misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui al comma 28. 
              23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore  all'1,5
          per cento. 
              24. Per la prestazione straordinaria di  cui  al  comma
          32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro,
          un contributo straordinario di  importo  corrispondente  al
          fabbisogno  di   copertura   degli   assegni   straordinari
          erogabili e della contribuzione correlata. 
              25. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da
          22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia  di
          contribuzione previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di
          quelle relative agli sgravi contributivi. 
              26. I fondi istituiti ai sensi dei commi  4,  14  e  19
          hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
          prestazioni in carenza di disponibilita'. 
              27. Gli interventi a carico dei fondi di cui  ai  commi
          4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di  specifiche
          riserve finanziarie ed entro i limiti  delle  risorse  gia'
          acquisite. 
              28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e  19  hanno
          obbligo di presentazione, sin dalla loro  costituzione,  di
          bilanci di previsione a otto  anni  basati  sullo  scenario
          macroeconomico coerente con il piu'  recente  Documento  di
          economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 
              29. Sulla base del bilancio di  previsione  di  cui  al
          comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35  ha
          facolta' di proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
          delle  prestazioni   o   alla   misura   dell'aliquota   di
          contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in  corso
          d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
          delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al  fondo,
          sulla base della proposta del comitato amministratore. 
              30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio  di
          bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
          o  da  deliberare,  ovvero  di  inadempienza  del  comitato
          amministratore in relazione all'attivita' di cui  al  comma
          29, l'aliquota  contributiva  puo'  essere  modificata  con
          decreto direttoriale  dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
          mancanza di proposta del comitato amministratore.  In  ogni
          caso, in assenza dell'adeguamento contributivo  di  cui  al
          comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni  in
          eccedenza. 
              31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in  relazione
          alle causali previste dalla normativa in materia  di  cassa
          integrazione ordinaria o straordinaria, la  prestazione  di
          un   assegno   ordinario    di    importo    almeno    pari
          all'integrazione salariale, la cui durata massima  sia  non
          inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
          da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
          alle durate massime  previste  dall'art.  6,  commi  primo,
          terzo e quarto della legge 20 maggio 1975,  n.  164,  anche
          con riferimento ai limiti all'utilizzo in via  continuativa
          dell'istituto dell'integrazione salariale. 
              32. I fondi di cui al comma 4 possono  inoltre  erogare
          le seguenti tipologie di prestazioni: 
              a) prestazioni integrative, in  termini  di  importi  o
          durate, rispetto alle  prestazioni  pubbliche  previste  in
          caso  di  cessazione  dal   rapporto   di   lavoro   ovvero
          prestazioni  integrative,  in  termini   di   importo,   in
          relazione alle integrazioni salariali; 
              b) assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano   i   requisiti
          previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
          successivi cinque anni; 
              c) contributi al finanziamento di  programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              33. Nei casi di cui al comma 31,  i  fondi  di  cui  ai
          commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la  contribuzione
          correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione  del
          lavoratore  interessato.   La   contribuzione   dovuta   e'
          computata in base a  quanto  previsto  dall'art.  40  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183. 
              34. La contribuzione correlata di cui al comma 33  puo'
          altresi'  essere  prevista,  dai  decreti  istitutivi,   in
          relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
          il  fondo  di  cui  al  comma  4  provvede  a  versare   la
          contribuzione correlata alla prestazione alla  gestione  di
          iscrizione del lavoratore interessato. 
              35. Alla gestione di ciascun fondo istituito  ai  sensi
          del comma 4  provvede  un  comitato  amministratore  con  i
          seguenti compiti: 
              a) predisporre, sulla base dei  criteri  stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
              b)  deliberare  in  ordine   alla   concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per  la  gestione  degli  istituti  previsti  dal
          regolamento; 
              c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
          trattamenti; 
              d)    vigilare    sull'affluenza    dei     contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
              e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
          materie di competenza; 
              f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              36. Il comitato amministratore e' composto  da  esperti
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
          collettivo, in  numero  complessivamente  non  superiore  a
          dieci,  nonche'  da  due  funzionari,  con   qualifica   di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  Ai
          componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
          indennita' o rimborso spese. 
              37. Il comitato amministratore e' nominato con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'art. 3, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              42. La disciplina dei fondi di  solidarieta'  istituiti
          ai sensi dell'art. 2, comma 28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla  presente  legge
          con decreto non regolamentare del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti  collettivi,  da  stipulare  tra  le
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale. 
              43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma  42
          determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
          regolamento del relativo fondo. 
              44. La disciplina del fondo di cui all'art.  1-ter  del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dalla  presente  legge  con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale  nel   settore   del
          trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
              45. La disciplina del fondo di cui all'art.  59,  comma
          6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  adeguata  alle
          norme  previste  dalla  presente  legge  con  decreto   non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sulla  base  di  accordi  collettivi  e  contratti
          collettivi,   anche   intersettoriali,   stipulati    dalle
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
              46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291; 
              b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre  2008,  n.
          203. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
              a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
              b) regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
              c). 
              d) art. 59, comma 6, quarto, quinto  e  sesto  periodo,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              48. All'art. 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 475  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
              b) al comma 476  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
              c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
              «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
          anche ai mutui: 
              a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
              b) erogati per portabilita' tramite  surroga  ai  sensi
          dell'art. 120-quater del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
              c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
          purche' tali misure non  determinino  complessivamente  una
          sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
              d) il comma 477e' sostituito dal seguente: 
              «477. La sospensione prevista dal comma  476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
              a) ritardo nei pagamenti  superiore  a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
              b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
              c) per i quali sia stata stipulata  un'assicurazione  a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al comma 479,  purche'  tale  assicurazione  garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso»; 
              e) al comma 478, le parole: «dei costi delle  procedure
          bancarie  e  degli  onorari  notarili  necessari   per   la
          sospensione  del  pagamento  delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
              f) il comma 479e' sostituito dal seguente: 
              «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476  e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
              a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
              b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'art.
          409,  numero  3),  del  codice  di  procedura  civile,   ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di   recesso   del
          lavoratore non per giusta causa; 
              c) morte o riconoscimento di handicap grave,  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          ovvero di  invalidita'  civile  non  inferiore  all'80  per
          cento». 
              49. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge.». 
              Il testo vigente del comma 28 dell'art. 2  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 6
          del citato decreto-legge n. 216 del 2011: 
              «Art. 6. Proroga dei termini in materia di lavoro 
              1-2.(Omissis). 
              2-bis.  La  scadenza  dell'art.  1-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  e  dei
          decreti adottati  ai  sensi  del  medesimo  art.  1-bis  e'
          fissata al 31 dicembre 2012. 
              2-ter - 2-undecies. (Omissis).». 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  70  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
          occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla  legge  14
          febbraio 2003,  n.  30),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 70. Definizione e campo di applicazione 
              1. Per prestazioni di lavoro  accessorio  si  intendono
          attivita' lavorative che non danno luogo,  con  riferimento
          alla totalita' dei  committenti,  a  compensi  superiori  a
          5.000  euro  nel  corso  di  un  anno  solare,  annualmente
          rivalutati sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e  degli
          impiegati intercorsa nell'anno precedente.  Fermo  restando
          il limite complessivo di 5.000 euro nel corso  di  un  anno
          solare,  nei   confronti   dei   committenti   imprenditori
          commerciali o professionisti, le  attivita'  lavorative  di
          cui al presente comma possono essere  svolte  a  favore  di
          ciascun singolo committente per compensi  non  superiori  a
          2.000 euro, rivalutati annualmente ai  sensi  del  presente
          comma. Per gli anni 2013  e  2014,  prestazioni  di  lavoro
          accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori
          produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto
          previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro  di
          corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
          integrative del salario o di sostegno  al  reddito.  L'INPS
          provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione   figurativa
          relativa alle prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito gli  accrediti  contributivi  derivanti
          dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
              2 - 4.(Omissis).».