Art. 8 
 
                         Accademie Militari 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano  per
i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno,  dell'Accademia
Militare di Modena e della  Accademia  Aeronautica  di  Pozzuoli  che
intendono avvalersi della riserva di posti  prevista  rispettivamente
con le Universita' di Pisa, Bologna, di  Modena-Reggio  Emilia  e  di
Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi  di  concorso,
secondo  le  intese  intercorse  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, prevedono  la  somministrazione  di
quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale
del Ministero della difesa in data 27 dicembre  2013  n.  275/1D  con
riferimento ai programmi parte integrante  del  presente  decreto,  e
quindi, in quanto tali, soddisfano le  condizioni  per  l'accesso  ai
corsi  di  laurea  magistrale  previste  dalla   normativa   che   le
disciplina.