Art. 8 
 
                  Gestione delle identita' digitali 
 
  1. Fatto salvo il  caso  in  cui  l'aggiornamento  degli  attributi
identificativi avvenga in modalita' automatica tramite le convenzioni
previste all'art. 4, comma 1, lettera c), gli utenti sono obbligati a
informare tempestivamente il gestore dell'identita' digitale di  ogni
variazione  degli  attributi  previamente  comunicati.   Il   gestore
dell'identita'  digitale  provvede   tempestivamente   ai   necessari
aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7, comma 7. 
  2. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, l'utente puo'  chiedere
al gestore dell'identita' digitale, in qualsiasi momento e  a  titolo
gratuito, la sospensione o revoca della  propria  identita'  digitale
ovvero la modifica dei propri attributi  secondari  e  delle  proprie
credenziali di accesso. A tali richieste  il  gestore  dell'identita'
digitale provvede tempestivamente. L'Agenzia, con  i  regolamenti  di
cui all'art. 4, stabilisce le procedure per consentire agli utenti la
rimozione dei dati contenuti nell'identita' digitale. 
  3. Il gestore dell'identita' digitale revoca  l'identita'  digitale
se riscontra l'inattivita' della stessa per un  periodo  superiore  a
ventiquattro mesi o in caso di decesso  della  persona  fisica  o  di
estinzione della persona giuridica, utilizzando  i  servizi  messi  a
disposizione dalle convenzioni di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera
c), ovvero,  laddove  l'informazione  non  sia  disponibile  in  tali
ambiti,   attivando   opportune   e   documentate   verifiche   delle
informazioni ricevute. 
  4. Il gestore dell'identita' digitale,  su  richiesta  dell'utente,
gli segnala ogni avvenuto  utilizzo  delle  credenziali  di  accesso,
inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari a tale  scopo
indicato dall'utente stesso, secondo le regole tecniche definite  con
i regolamenti di cui all'art. 4. 
  5. I gestori  di  identita'  SPID  possono  stipulare  accordi  con
pubbliche amministrazioni al  fine  di  importare  nel  sistema  SPID
identita'  digitali  rilasciate   dalle   pubbliche   amministrazioni
conformemente a quanto previsto dall'art. 7.