Art. 8 Gestione delle identita' digitali 1. Fatto salvo il caso in cui l'aggiornamento degli attributi identificativi avvenga in modalita' automatica tramite le convenzioni previste all'art. 4, comma 1, lettera c), gli utenti sono obbligati a informare tempestivamente il gestore dell'identita' digitale di ogni variazione degli attributi previamente comunicati. Il gestore dell'identita' digitale provvede tempestivamente ai necessari aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 7. 2. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, l'utente puo' chiedere al gestore dell'identita' digitale, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, la sospensione o revoca della propria identita' digitale ovvero la modifica dei propri attributi secondari e delle proprie credenziali di accesso. A tali richieste il gestore dell'identita' digitale provvede tempestivamente. L'Agenzia, con i regolamenti di cui all'art. 4, stabilisce le procedure per consentire agli utenti la rimozione dei dati contenuti nell'identita' digitale. 3. Il gestore dell'identita' digitale revoca l'identita' digitale se riscontra l'inattivita' della stessa per un periodo superiore a ventiquattro mesi o in caso di decesso della persona fisica o di estinzione della persona giuridica, utilizzando i servizi messi a disposizione dalle convenzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), ovvero, laddove l'informazione non sia disponibile in tali ambiti, attivando opportune e documentate verifiche delle informazioni ricevute. 4. Il gestore dell'identita' digitale, su richiesta dell'utente, gli segnala ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso, inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari a tale scopo indicato dall'utente stesso, secondo le regole tecniche definite con i regolamenti di cui all'art. 4. 5. I gestori di identita' SPID possono stipulare accordi con pubbliche amministrazioni al fine di importare nel sistema SPID identita' digitali rilasciate dalle pubbliche amministrazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 7.