Art. 8 
 
Direzione generale per le politiche di  internazionalizzazione  e  la
                       promozione degli scambi 
 
  1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione
e la promozione  degli  scambi  si  articola  in  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) elaborazione degli indirizzi  strategici  delle  politiche  di
internazionalizzazione e di promozione  degli  scambi;  attivita'  di
supporto tecnico alla  Cabina  di  regia  di  cui  al  comma  18-bis,
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come
modificato dall'articolo 22, comma 6, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione  permanente  del
CIPE per il coordinamento e  l'indirizzo  strategico  della  politica
commerciale con l'estero; rapporti con le  istituzioni  economiche  e
finanziarie internazionali; 
    b) partecipazione, nelle sedi  internazionali,  alla  definizione
delle politiche di  promozione;  attivita'  di  negoziazione  per  la
promozione degli investimenti italiani all'estero e per  l'attrazione
degli investimenti esteri in Italia; coordinamento  e  organizzazione
delle missioni di natura commerciale; 
    c) raccolta, studio  ed  elaborazione  dei  dati  concernenti  il
commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione
di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche; 
    d)  stipula  e  gestione  di  accordi  ed  intese  con   regioni,
associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Universita'
e    Parchi     tecno-scientifici     per     la     promozione     e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale; 
    e) crediti all'esportazione e relative attivita' di trattazione e
coordinamento  in  ambito  nazionale,  europeo   ed   internazionale;
rapporti  con   la   societa'   per   l'assicurazione   del   credito
all'esportazione (SACE); attivita' funzionale alla facilitazione  del
commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti; 
    f) coordinamento dell'attivita'  degli  Sportelli  regionali  per
l'internazionalizzazione (Sprint); 
    g) esercizio delle funzioni di  cui  al  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  dicembre
2011, n. 214  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  relative  a
ICE-Agenzia per la promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'articolo 17,  comma
1, lettera n); 
    h) programmi di promozione straordinaria del made  in  Italy,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350; 
    i) collaborazione all'attivita' di aiuto allo  sviluppo  condotta
dal Ministero  degli  affari  esteri  e  partecipazione  al  Comitato
direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26
febbraio 1987, n. 49; 
    j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970,  n.
518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle  camere  di
commercio italiane all'estero e italo-straniere; 
    k) elaborazione  di  progetti  e  di  interventi  in  materia  di
internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione
finanziaria europea e nazionale; 
    l) rapporti con  la  Simest  S.p.A.  (Societa'  italiana  per  le
imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge  24
aprile  1990,  n.  100,  come  modificata  dall'articolo  23-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta,  l'articolo   14   comma   18-bis   del
          decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98  recante:  "Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria",  convertito,
          con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  come
          modificato dall'articolo 22, comma 6, del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 20, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
          e  internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   sono
          esercitati dal Ministro  dello  sviluppo  economico  e  dal
          Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione  delle  imprese,  anche  per  quanto
          riguarda la programmazione delle risorse,  comprese  quelle
          di cui al comma 19, sono assunte da una  cabina  di  regia,
          costituita senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, copresieduta dal  Ministro  degli  affari
          esteri, dal Ministro dello sviluppo  economico  e,  per  le
          materie di propria competenza, dal Ministro con  delega  al
          turismo e  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, o da persona dallo stesso designata, dal  Ministro
          delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  o  da
          persona  dallo  stesso  designata,  dal  presidente   della
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e  dai
          presidenti,  rispettivamente,  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
          della Confederazione generale dell'industria  italiana,  di
          R.E.TE.  Imprese  Italia,  di  Alleanza  delle  Cooperative
          italiane e dell'Associazione bancaria italiana." 
              - Si riporta l'articolo 4,  comma  61  della  legge  24
          dicembre  2003.  n.  350  recante:  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004)". 
              "61. E' istituito presso il Ministero  delle  attivita'
          produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
          euro per il 2004, 30 milioni di  euro  per  il  2005  e  20
          milioni di euro a decorrere dal 2006, per la  realizzazione
          di  azioni  a  sostegno  di   una   campagna   promozionale
          straordinaria  a  favore  del  «made   in   Italy»,   anche
          attraverso la regolamentazione dell'indicazione di  origine
          o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
          integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
          ai sensi della normativa europea  in  materia  di  origine,
          nonche' per il potenziamento delle  attivita'  di  supporto
          formativo e scientifico alle  attivita'  istituzionali  del
          Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte  alla
          diffusione del «made in Italy»  nei  mercati  mediterranei,
          dell'Europa continentale e orientale, a  cura  di  apposita
          sezione  dell'ente  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 287.  A  tale  fine,  e  per
          l'adeguamento  delle  relative  dotazioni   organiche,   e'
          destinato  all'attuazione  delle  attivita'   di   supporto
          formativo e scientifico indicate al periodo  precedente  un
          importo non superiore a 10  milioni  di  euro  annui.  Tale
          attivita' e'  svolta  prioritariamente  dal  personale  del
          ruolo di cui all'articolo 5, comma 5,  del  regolamento  di
          cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301  del  Ministro  delle
          finanze,  al  quale,  per  la  medesima  attivita',   fermi
          restando gli incrementi e gli adeguamenti  sul  trattamento
          economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
          provenienza,   e   il   riconoscimento   automatico   della
          progressione in carriera, nessun  emolumento  ulteriore  e'
          dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per  l'anno
          2004 e successivi, ivi comprese quelle di  cui  al  secondo
          periodo  del  presente  comma,  allo  stesso   direttamente
          attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si
          applica il regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 
              - Si riporta  l'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7  agosto  2012.
          n. 135, recante: "Disposizioni  urgenti  per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario": 
              Art.  23-bis   Dismissione   e   razionalizzazione   di
          partecipazioni societarie dello Stato 
              1. Ai fini  della  razionalizzazione  e  del  riassetto
          industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo
          Stato, che continua  ad  avvalersi  dell'organismo  di  cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a  Cassa  Depositi  e
          Prestiti Societa' per azioni (CDP  S.p.A.)  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto  delle  partecipazioni   azionarie
          detenute dallo Stato in  Fintecna  S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e
          Simest  S.p.A.  I  diritti  di   opzione   possono   essere
          esercitati anche  disgiuntamente  entro  centoventi  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              2.  Entro   dieci   giorni   dall'eventuale   esercizio
          dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero
          dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio
          pari al 60  per  cento  del  valore  del  patrimonio  netto
          contabile come risultante  dal  bilancio,  consolidato  ove
          redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna  societa'  per  la
          quale  ha  esercitato  l'opzione  di  cui   al   comma   1.
          Conseguentemente  si  provvede  ai   relativi   adempimenti
          connessi al trasferimento delle partecipazioni. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1,  ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  e'  determinato  il
          valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP
          S.p.A. 
              4. I corrispettivi provvisorio e  definitivo  derivanti
          dalle operazioni di  cessione  delle  partecipazioni  dello
          Stato di cui al presente articolo,  al  netto  degli  oneri
          inerenti  alle  medesime,  sono  versati  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere riassegnati  al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento
          dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i  corrispettivi
          possono  essere   riassegnati   al   Fondo   speciale   per
          reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e  al
          Fondo speciale per la reiscrizione dei residui  perenti  in
          conto  capitale,  ovvero  possono  essere  utilizzati   per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. 
              5.  Fintecna  S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e  Simest   S.p.A.
          continuano a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla
          base di provvedimenti  normativi  e  regolamentari  vigenti
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  La
          Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di  sostegno
          finanziario    all'internazionalizzazione    del    sistema
          produttivo, continua ad osservare  le  convenzioni  con  il
          Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o  che
          verranno   sottoscritte   in   base   alla   normativa   di
          riferimento. 
              6. Alla  data  di  trasferimento  della  partecipazione
          azionaria  detenuta  dallo  Stato  in  Sace,  e'   abrogato
          l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326. Alla  data  di  trasferimento  della
          partecipazione azionaria detenuta  dallo  Stato  in  Simest
          S.p.A.  sono  abrogati  l'articolo  1,  commi  6  e  7,   e
          l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile  1990,  n.
          100. 
              7.  All'articolo  5,   comma   3,   lettera   b),   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  e'
          aggiunto il seguente periodo: «I  decreti  ministeriali  di
          cui  alla  presente  lettera  sono  soggetti  al  controllo
          preventivo  della  Corte  dei  conti   e   trasmessi   alle
          competenti Commissioni parlamentari». 
              8. Ai fini  di  certezza  giuridica  e  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data  di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana della presente disposizione, CDP  S.p.A.  provvede
          comunque a presentare le necessarie preventive istanze  per
          il  rilascio  di  pareri,   nulla-osta   o   comunque   per
          l'emissione da parte di Autorita'  pubbliche,  istituzioni,
          enti o altre autorita' di  atti  o  provvedimenti  di  loro
          competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e
          nulla-osta ovvero per  l'emissione  dei  relativi  atti  da
          parte delle Autorita' pubbliche competenti decorrono  dalla
          data di comunicazione dell'istanza.