Art. 8 Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi 1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi; attivita' di supporto tecnico alla Cabina di regia di cui al comma 18-bis, dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali; b) partecipazione, nelle sedi internazionali, alla definizione delle politiche di promozione; attivita' di negoziazione per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia; coordinamento e organizzazione delle missioni di natura commerciale; c) raccolta, studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi per aree geo-economiche; d) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico, Universita' e Parchi tecno-scientifici per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale; e) crediti all'esportazione e relative attivita' di trattazione e coordinamento in ambito nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con la societa' per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); attivita' funzionale alla facilitazione del commercio internazionale e agli investimenti esteri diretti; f) coordinamento dell'attivita' degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint); g) esercizio delle funzioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, relative a ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera n); h) programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; i) collaborazione all'attivita' di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49; j) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; k) elaborazione di progetti e di interventi in materia di internazionalizzazione delle imprese, nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale; l) rapporti con la Simest S.p.A. (Societa' italiana per le imprese all'estero) ed esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificata dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Note all'art. 8: - Si riporta, l'articolo 14 comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: "18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana." - Si riporta l'articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003. n. 350 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)". "61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. - Si riporta l'articolo 23-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012. n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario": Art. 23-bis Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato 1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A. 4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. 5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento. 6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100. 7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari». 8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.