Art. 8 Disposizioni transitorie 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'articolo 11, comma 2, e' stata formulata la proposta al tribunale. 2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell'istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d'ufficio. 2-quinquies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'articolo 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, e' stata formulata la proposta al tribunale. 2-sexies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all'articolo 11, comma 2.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Disposizioni transitorie). - 1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2. 2. Fino alla data di cui all'art. 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione. 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato e' acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'art. 1, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui all'art. 11, comma 2, e' stata formulata la proposta al tribunale. 2-quater. La nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell'assetto territoriale degli uffici di sorveglianza non determina effetti sulla competenza per i procedimenti pendenti innanzi ai medesimi uffici alla data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2. I procedimenti di cui al primo periodo si considerano pendenti dal momento della ricezione dell'istanza, della richiesta, della proposta o del reclamo ovvero dal momento in cui hanno avuto inizio d'ufficio. 2-quinquies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis alla data di cui all'art. 11, comma 2, oltre che per i procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla stessa data, e' stata formulata la proposta al tribunale. 2-sexies. L'istituzione del tribunale di Napoli nord non determina effetti sulla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per i procedimenti pendenti a norma del comma 2-quater alla data di cui all'art. 11, comma 2. 3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come sostituita dall'art. 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici. 4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.».