Art. 8 Obblighi dei mandatari 1. Il fabbricante puo' nominare un mandatario mediante mandato scritto. 2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario. 3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione dell'autorita' nazionale di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE; b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un'AEE con il presente decreto; c) cooperare con la predetta autorita' di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro mandato.