Art. 8 
 
 
        Iniziative di cooperazione con crediti concessionali 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa  delibera  del
Comitato di cui all'articolo  21,  su  proposta  del  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ed  in  base  alle
procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio  con  enti  o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di  Stati  di
cui all'articolo 2, comma 1,  nonche'  a  organizzazioni  finanziarie
internazionali, crediti concessionali a  valere  sul  fondo  rotativo
fuori bilancio costituito presso di essa ai  sensi  dell'articolo  26
della legge 24 maggio 1977, n. 227. 
  2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i  crediti
concessionali possono essere destinati  al  finanziamento  dei  costi
locali e di acquisti  in  Paesi  terzi  di  beni,  servizi  e  lavori
inerenti alle iniziative di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977,
          n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento
          dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e  servizi,
          all'esecuzione   di   lavori   all'estero   nonche'    alla
          cooperazione   economica    e    finanziaria    in    campo
          internazionale), e' il  seguente:  "26.  Nel  quadro  della
          cooperazione italiana con i Paesi  in  via  di  sviluppo  e
          sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro
          del tesoro, su proposta del Ministro degli  affari  esteri,
          di concerto con il Ministro  del  commercio  con  l'estero,
          puo' autorizzare  il  Mediocredito  centrale  a  concedere,
          anche in consorzio con  enti  o  banche  estere,  a  Stati,
          banche centrali  o  enti  di  Stato  di  Paesi  in  via  di
          sviluppo,  crediti  finanziari   agevolati   destinati   al
          miglioramento della situazione  economica  e  monetaria  di
          tali Paesi, tenendo conto della partecipazione  italiana  a
          progetti e programmi di cooperazione approvati nelle  forme
          di legge e diretti a favorire  e  promuovere  il  progresso
          tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. 
              Per  le  operazioni  di  cui  al  precedente  comma  e'
          costituito  presso  il  Mediocredito  centrale   un   fondo
          rotativo.  La  dotazione  del  fondo  avverra'  con  legge,
          mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro.".