Art. 8 
 
 
                         Misure di sicurezza 
 
  1. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che  applicano
particolari regole di settore per la  sicurezza  dei  propri  sistemi
informatici possono adottare misure di  sicurezza  per  garantire  la
tenuta del documento informatico di cui all'art. 3. 
  2. I soggetti  privati,  per  garantire  la  tenuta  del  documento
informatico di cui all'art. 3, possono  adottare,  quale  modello  di
riferimento, quanto previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice  e
dalle  relative  linee  guida  emanate  dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale. I sistemi di gestione informatica dei documenti  rispettano
le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di  cui
all'allegato B del predetto codice.