Art. 8 Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo. L'attivita' di collaborazione di cui al precedente periodo e' svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi. 4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2015 Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 898