Art. 8 
 
 
       Modalita' di richiesta e di concessione della garanzia 
 
  1. Le  richieste  di  concessione  della  garanzia  possono  essere
presentate al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
del Tesoro. 
  2. Alla richiesta di concessione deve essere allegata  la  seguente
documentazione: 
    a) lo statuto della Societa'; 
    b) documentazione comprovante gli impegni di cui all'articolo  3,
commi 2 e 3; 
    c) documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2 in capo al soggetto richiedente. 
  3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'esito  della
procedura di cui all'articolo 10, rilascia il decreto di  concessione
della garanzia entro un mese dalla richiesta. In caso di carenza  dei
requisiti e delle condizioni previsti  dalla  legge  e  dal  presente
decreto, la concessione della garanzia e' negata e il Ministro ne da'
motivata comunicazione al richiedente entro gli stessi termini. 
  4. A fronte di ciascuna  garanzia  concessa  viene  accantonato  un
importo pari al 25 per cento della  quota  garantita  del  prezzo  di
sottoscrizione della partecipazione.