Art. 8 
 
 
                   Cause ostative alla regolarita' 
 
  1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi  sono
ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1,  comma  1175,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale
ed in materia  di  tutela  delle  condizioni  di  lavoro  individuate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente  responsabile,
accertate  con   provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali
definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art.  444  del  codice  di
procedura penale.  Non  rileva  l'eventuale  successiva  sostituzione
dell'autore dell'illecito. 
  2. Il godimento  dei  benefici  normativi  e  contributivi  di  cui
all'art. 1, comma 1175, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed  a
tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del  codice
penale. 
  3. Le cause ostative di cui al comma 1 non  sussistono  qualora  il
procedimento  penale  sia   estinto   a   seguito   di   prescrizione
obbligatoria ai sensi  degli  articoli  20  e  seguenti  del  decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,  e  dell'art.  15  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  ovvero  di  oblazione  ai  sensi
degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. 
  4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato  e'  tenuto
ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro,
che ne verifica a campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico
di provvedimenti,  amministrativi  o  giurisdizionali  definitivi  in
ordine alla commissione  delle  violazioni  di  cui  all'allegato  A,
ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo
a ciascun illecito. 
  5. Le cause ostative alla regolarita' sono riferite  esclusivamente
a fatti commessi successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto
ministeriale 24 ottobre  2007  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.